Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
GE propone di aggiungere all’articolo un capoverso 3: "In caso di propagazione sovraregionale di una malattia trasmissibile, l‘UFSP coordina le indagini in collaborazione con i Cantoni interessati".
Capoverso 1
SH si aspetta una partecipazione ai costi da parte della Confederazione (vedi pareri sulla domanda 8).
Capoverso 2
Per principio, UR ritiene corretto che le indagini epidemiologiche necessarie siano di competenza dei Cantoni, come finora. Al di là di ciò, alla Confederazione dovrebbe tuttavia essere attribuita la competenza di svolgere indagini epidemiologiche direttamente o in collaborazione con dei Cantoni, se lo richiedono il quadro clinico o circostanze particolari. Ciò è opportuno in particolare anche quando numerosi o addirittura tutti i Cantoni sono confrontati con gli stessi interrogativi epidemiologici. Accanto al sostegno tecnico dei Cantoni, l’UFSP dovrebbe anche avere la possibilità di fornire contributi finanziari ai Cantoni, a determinate condizioni. UR propone di completare il primo periodo del capoverso 2 come segue: “Per le indagini epidemiologiche, l’UFSP presta assistenza tecnica ai Cantoni e può fornire contributi finanziari”. Successivamente dovrebbe essere adeguato anche l’articolo 66 lettera b.
ZG auspica anche un sostegno finanziario, oltre a quello tecnico.
VD auspica il seguente completamento: “L’UFSP coordina le rilevazioni sopraregionale e fornisce ai Cantoni ...”.
GE propone di completare il primo periodo: “... e per le indagini in ambito veterinario in caso di rischio di zoonosi, ...”. Il secondo periodo dovrebbe poi essere modificato come segue: “Esso può far eseguire indagini proprie in collaborazione con i Cantoni e con il loro consenso qualora il Cantone interessato lo richieda, la situazione epidemica colpisca più Cantoni o gli accordi di diritto internazionale lo esigano”.
Sezione 2: Laboratori
Articolo 17 Obbligo di autorizzazione
La CFPA sostiene la nuova soluzione che prevede un’unica autorità competente per l’autorizzazione. Cpat, USAM e VSIG si chiedono però se dopo l’esperienza degli ultimi anni Swissmedic sia il servizio giusto. Inoltre ai laboratori non devono essere addossati nuovi costi a causa della modifica della procedura di autorizzazione presso Swissmedic.
La SSAI attira l’attenzione sul fatto che per individuare le malattie trasmissibili sono necessarie anche altre analisi, oltre a quelle microbiologiche e sierologiche. Sono importanti anche le indagini sui materiali di protezione, come le maschere, i guanti, ecc. Sarebbe quindi auspicabile estendere l’autorizzazione ai laboratori che svolgono indagini per individuare malattie.
A nome degli assicuratori, SANTE accoglie favorevolmente l’obbligo di autorizzazione, ma si aspetta un nuovo capoverso 4, che preveda la pubblicazione dell’elenco dei laboratori autorizzati.
KAV auspica una semplificazione delle autorizzazioni per i laboratori, che si sono frammentati sempre più per i seguenti motivi. La legge sulle epidemie, la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano, la legge federale sull’assicurazione malattie nonché l’accreditazione impongono numerose autorizzazioni ai laboratori, a seconda del settore in