Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
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e coinvolgerle nel processo decisionale. In quest’ottica, ECON accoglie favorevolmente l'istituzione di un comitato di crisi di carattere consultivo per le situazioni particolari e straordinarie all'articolo 55, e in particolare la possibilità di un diritto di codecisione dell'economia all'interno di questo organismo. Nell'articolo 30 manca tuttavia il coinvolgimento dell'economia. L'articolo 30 dovrebbe quindi essere completato come segue:1 I Cantoni ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 31-36. Consultano le imprese che devono eseguire o accompagnare i provvedimenti.
Capoverso 1
Per GL, i provvedimenti devono essere ordinati su raccomandazione della Confederazione. Soprattutto nelle “situazioni particolari”, l’adozione di misure nei vari Cantoni va impostata nel modo più coerente e unitario possibile. È quindi opportuno che in queste situazioni i Cantoni adottino provvedimenti nell’ambito degli articoli 31–36 solo in base a raccomandazioni della Confederazione, tenendo conto dell'articolo 29 e delle condizioni locali.
AG si aspetta che la Confederazione elabori i criteri e le basi necessari per l'adempimento di questi compiti cantonali e li metta a disposizione dei Cantoni e chiede un completamento del capoverso 1: “I Cantoni ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 31-36 e la Confederazione stabilisce i principi corrispondenti”.
Capoverso 2
LU e AMCS accolgono favorevolmente l’articolo, poiché deve essere possibile identificare i viaggiatori anche al di là delle frontiere.
Siccome ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 gli aeroporti devono mettere a disposizione il personale e l'infrastruttura per l'informazione dei viaggiatori, per GVA e SIAA è indispensabile che i rappresentanti degli aeroporti siano consultati preliminarmente sulle informazioni. Per il resto GVA e SIAA sperano che l’organo di coordinamento/rete degli aeroporti già esistente all'interno dell'UFSP, a cui appartengono anche gli aeroporti, sia mantenuto o integrato nell'organo di coordinamento di cui all’articolo 54.
L’STI rileva che negli scorsi 20 anni la ripartizione delle responsabilità in materia di traffico viaggiatori tra i vari Cantoni si è rivelata molto problematica. Purtroppo nell'ambito di questa revisione totale ancora una volta ci si è lasciati sfuggire l'opportunità di una nuova versione. Proprio in Svizzera, che registra il volume di viaggi presumibilmente più alto (soprattutto in Paesi a rischio epidemiologico), dal 2003 non sono più rilevati dati attendibili dal momento che la statistica dei viaggi è stata interrotta per motivi finanziari. Per l’STI si tratta di un fenomeno inspiegabile di fronte ai possibili pericoli di importazione di malattie pericolose, che assumono grande rilievo nella pianificazione dell’assistenza medica. Per i responsabili degli specialisti di medicina dei viaggi e tropicale (comitato di esperti di medicina dei viaggi), che finora lavoravano per la Confederazione (UFSP) praticamente gratis, è inammissibile dover negoziare con i vari Cantoni sulle possibilità di finanziare le loro informazioni d'interesse per l'intera popolazione. Finora, gli sforzi corrispondenti sono stati ignorati dai Cantoni o hanno trovato una risposta negativa. Per i membri del comitato di esperti di medicina dei viaggi è inoltre determinante che queste prestazioni per la popolazione svizzera non siano finanziate dall'industria (in parte interessata), per motivi di credibilità. Il legislatore deve decidere se la responsabilità spetti alla Confederazione o ai Cantoni, ma deve essere elaborata una regolamentazione che permetta di lavorare in modo costruttivo in questo settore.
Capoverso 3
GE e VD fanno notare che non è sempre possibile informare la persona (paziente in fuga, non raggiungibile, deceduto, in coma). GE parte dal presupposto che in caso di emergenza i provvedimenti previsti possano essere adottati anche se la persona interessata non può es-