Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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non è sufficiente per permettere al Cantone di adottare provvedimenti, dato che l'obbligo non può neanche essere imposto se non è menzionato all'articolo 37.

BL propone di attribuire espressamente la competenza, all'articolo 53, al medico cantonale. Ciò renderebbe superflua l’emanazione di disposizioni cantonali supplementari.

Per SG è positivo il fatto che non sia possibile far ricorso alla coazione fisica. Dall'articolo 37 si potrebbe però anche dedurre che non è ammessa non solo la coazione fisica, bensì ogni coazione nell'ambito delle cure mediche. La possibilità di coazione è infatti menzionata individualmente per i singoli provvedimenti della LEp; non è però citata nessuna coazione in caso di rifiuto a farsi curare. In caso di rifiuto non sono neanche previste conseguenze penali (art. 77). Se però è ammessa la coazione, SG si chiede quali metodi entrino in considerazione e se non sia ipotizzabile un procedimento penale per violazione di una decisione dell’autorità (art. 292 CP).

FR propone di completare ulteriormente articolo “... se non è possibile impedire in altro modo la propagazione di una malattia trasmissibile che minaccia la salute pubblica”.

Articolo 36 Limitazione dell’esercizio di un’attività o di una professione

Un divieto e una limitazione dell’esercizio di una determinata attività o professione rappresentano un intervento non indifferente nei diritti di libertà del singolo. Il PPD e l'UDC non possono approvare l'articolo nella presente forma. Isolare dal lavoro una persona solo potenzialmente contagiosa è preoccupante a causa della gravità dell'intervento e nell'ottica del principio della necessità. Secondo il PPD, in questo articolo si tiene troppo poco conto del principio della proporzionalità. Siccome un provvedimento del genere può essere ordinato solo in caso di sospetto qualificato, l’UDC chiede il seguente adeguamento: “Alle persone malate o contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, completamente o parzialmente, di esercitare determinate attività o professioni. Gli stessi provvedimenti possono essere ordinati in caso di sospetto qualificato di malattia o contagio. Il Consiglio federale stabilisce i criteri che determinano un sospetto qualificato”.

SSMI, USAM e VSIG argomentano come il PPD e l'UDC. Un provvedimento del genere può quindi essere ordinato solo in caso di sospetto qualificato e i criteri corrispondenti devono essere stabiliti a livello di ordinanza. Alla stessa stregua bisogna stabilire almeno a livello di ordinanza che la parte dell'attività professionale che può continuare a essere esercitata senza mettere in pericolo l'ambiente circostante va esclusa dal divieto o dalla limitazione (principio della proporzionalità). Inoltre non deve essere possibile decidere una limitazione o un divieto di un'attività professionale alla leggera, se la trasmissione di malattie può essere evitata con provvedimenti di polizia contro le epidemie più miti (ad esempio misure di protezione igieniche, sorveglianza medica, ecc.). L'articolo 36 va inoltre completato nel senso che i provvedimenti possono durare solo fintanto che sono necessari per evitare le malattie trasmissibili. Infine deve poter essere verificata regolarmente la fondatezza della necessità dei provvedimenti. Proposta di riformulazione dell'articolo 36:

1Alle persone malate o contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, completamente o parzialmente, di esercitare determinate attività o professioni. Gli stessi provvedimenti possono essere ordinati in caso di sospetto qualificato di malattia o contagio. Il Consiglio federale stabilisce i criteri che determinano un sospetto qualificato.

2Le persone di cui al capoverso 1 possono essere obbligate a comunicare alla competente autorità il cambiamento di occupazione.

3La parte dell'attività professionale che può continuare a essere esercitata senza mettere in pericolo l'ambiente circostante va esclusa dal divieto o dalla limitazione.

4I provvedimenti possono durare solo fintanto che sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. La loro fondatezza va verificata regolarmente sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista temporale.