Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine

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Capoverso 2

GL attira l’attenzione sul fatto che anche altre autorità cantonali sono coinvolte in compiti esecutivi, come i farmacisti cantonali, e andrebbero menzionate espressamente al capoverso 2.

Capoverso 3

AG e FMH auspicano che per i servizi medici cantonali esista una base comune per quanto riguarda i requisiti professionali. Segnalano delle imprecisioni nel testo esplicativo quanto al titolo di medico specialista, che andrebbero adattate in vista del messaggio. Sono d'accordo sul fatto che la Confederazione stabilisca i presupposti necessari per assumere i compiti del medico cantonale. Essi vanno però limitati ai compiti nell'ambito della LEp, dal momento che il servizio medico cantonale svolge numerosi altri compiti. Il medico cantonale dovrebbe anche conservare la possibilità di delegare certi compiti ai sensi della LEp a collaboratori qualificati.

LU e AMCS considerano giusta la fissazione dei requisiti da parte della Confederazione, ma si aspettano che la Confederazione assuma anche parte delle conseguenze e partecipi ai costi.

UR chiede la soppressione del capoverso 3, il cui contenuto è considerato un intervento inammissibile nella sovranità del Cantone. Anche il principio dell'equivalenza fiscale impone alla Confederazione un grande riserbo, dal momento che i costi del medico cantonale sono integralmente a carico dei Cantoni.

SG respinge il titolo di master quale requisito professionale, dato che i Cantoni devono avere la possibilità di stabilire criteri propri. Si fa notare che i medici cantonali fanno appello anche al know-how specialistico degli ospedali cantonali o consultano altri esperti.

ZG suggerisce un'estensione del capoverso 3 nel senso che nell’ambito della fissazione dei presupposti dovrebbero essere sentiti i Cantoni e la Confederazione dovrebbe provvedere anche alla formazione e al perfezionamento professionale, analogamente a quanto fa per i veterinari ufficiali.

Articolo 54 Organo di coordinamento

Vedi anche domanda 3a.

La CDS accoglie favorevolmente l'organo di coordinamento quale importante strumento di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Contrariamente al testo esplicativo, tuttavia, il ruolo guida della Confederazione emerge troppo poco dal testo attuale della legge e andrebbe completato. La CDS attira anche l'attenzione sul fatto che non è chiaro il rapporto tra l'organo di coordinamento e il comitato di crisi.

La CFPA ricorda che l'articolo 54 non disciplina chi dirige l’organo. Non sono definiti chiaramente neanche il finanziamento, i poteri e le competenze.

Per GR nella legge non si dice chi nomina i rappresentanti. Sarebbe ipotizzabile la nomina dei rappresentanti cantonali da parte della CDS.

SIAA e Unique auspicano una menzione della rete degli aeroporti all’articolo 54 o nel messaggio.

BL dubita del senso e dell’utilità dell’organo, dato che già oggi si tengono incontri tra la Confederazione e i Cantoni. VD mette in dubbio il principio e ZG propone la soppressione