Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
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Articolo 64 Indennità per danni in seguito a vaccinazioni
AI, GR e IDS approvano l’articolo, dato che la nuova regolamentazione va incontro ai Cantoni. FR, GE, NW, UR, VD, FMH e PHS la respingono. AG, LU, SG, SH, TG, ZH, SSAI e AMCS approvano l’articolo con riserve.
NW considera problematico l’articolo e ne chiede la soppressione. Un obbligo di risarcimento danni globale di questo genere a carico dei Cantoni e della Confederazione è discutibile e provocherà lunghe controversie giudiziarie dal momento che in molti casi sarà estremamente difficile dimostrare o contestare la relazione tra il danno e la vaccinazione.
FR rileva che la nuova regolamentazione parte sempre dal principio corretto secondo cui ogni persona risponde personalmente dei danni e accoglie favorevolmente la base giuridica che per i casi di rigore chiama eccezionalmente in causa lo Stato. FR è invece contrario all’obbligo previsto per i Cantoni di rispondere di questi danni e chiede pertanto la soppressione dell’articolo 64. Le indennità per danni postvaccinali vanno incluse all’articolo 63.
GE, UR, VD e FMH considerano problematica la soluzione proposta e chiedono la creazione di un servizio centrale a livello federale, che si occupi di questi casi. La responsabilità sussidiaria va sostituita con una responsabilità dello Stato. Una nuova regolamentazione del genere rafforzerebbe la fiducia nei provvedimenti e nelle raccomandazioni delle autorità sanitarie. in questa soluzione, la FMH critica inoltre l’ordine nella procedura, in particolare il fatto che per principio il primo a essere preso di mira è il medico. UR non approva il principio che i Cantoni debbano partecipare alla liquidazione dei danni o alle spese dei danni postvaccinali.
L’UDC si aspetta che la Confederazione partecipi finanziariamente ai danni in seguito a vaccinazioni (“chi ordina paga”). Vedi parere sull’articolo 21.
Capoverso 1
LU, SH, TG, ZH e AMCS chiedono una precisazione secondo cui, prima di rivolgersi al Cantone, la parte lesa debba procedere contro il medico, i fabbricanti del vaccino o gli assicuratori sociali solo se vi sono elementi concreti per un obbligo di risarcimento danni da parte di queste persone.
AG propone una riformulazione del capoverso 1: “In seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dalla Confederazione, quest’ultima accorda un risarcimento integrale dei danni”, sempreché i rischi non siano coperti altrimenti.
SG propone di lasciar perdere la distinzione “ordinate o raccomandate dall’autorità” dal momento che la differenza non è chiara. Bisognerebbe piuttosto rimandare all’articolo 21 (programma nazionale di vaccinazione, attuato dai Cantoni).
L’IDS considera necessario l’obbligo di risarcimento dei danni, ma della prassi attuale critica i lunghi tempi che può richiedere la procedura per la parte lesa.
La SSAI chiede di sopprimere “sempreché i rischi non siano coperti altrimenti”. Lo Stato si assume unicamente i costi dei danni non pagati dalla cassa malati del paziente o dall’assicurazione di responsabilità civile del medico. In caso di gravi complicanze in seguito a vaccinazioni, ciò porta a lunghi e logoranti accertamenti. Dal punto di vista della responsabilità civile, le reazioni gravi vanno equiparate agli infortuni. La Confederazione deve assumersi questi costi, essendo competente anche per la raccomandazione. È importante che sia il medico che il paziente (genitori) possano approvare la vaccinazione senza il timore di doversi addossare anche conseguenze finanziarie. Questa regolamentazione permette anche di chiarire gli eventuali danni postvaccinali ai sensi della LAINF in modo rapido, competente e senza rischi giudiziari per il paziente e per il medico.