Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 64 pagine
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Capoverso 2
AG chiede la soppressione del capoverso 2: il servizio che ordina o raccomanda la vaccinazione deve anche rispondere dei danni.
LU, SH, TG, ZH e AMCS si aspettano una descrizione più dettagliata della partecipazione della Confederazione, pur accogliendo favorevolmente la partecipazione in sé, che corrisponde al principio della responsabilità congiunta per il programma di vaccinazione.
Articolo 65 Copertura dei danni
UDC, ECON e SGCI propongono un adeguamento al diritto UE, dal momento che ai sensi del diritto europeo la responsabilità del fabbricante è esclusa per legge (art. 5 cpv. 3 della direttiva 2001/83/CEE).
Articolo 66 Spese a carico dei Cantoni
Vedi anche domanda 8.
LUNG e USAM approvano l’articolo.
SANTE ricorda che la regolamentazione di cui all’articolo 66 è troppo imprecisa dal punto di vista degli assicuratori. L’assicuratore sosterrà che le visite mediche ordinate dal Cantone nei confronti di una persona in base al sospetto che possa essere malata non possono essere a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli assicuratori malattie hanno chiesto che tutti i provvedimenti di cui all’articolo 29 segg. siano a carico dello Stato. In caso contrario si rischiano lunghe controversie tra i potenziali finanziatori. In relazione ai provvedimenti di prevenzione, come le vaccinazioni, in generale gli assicuratori sono dell’opinione che questi debbano essere disciplinati in una legge sulla prevenzione e non nella LAMal. In ogni caso, la gestione attraverso gli assicuratori malattie è non solo estranea al sistema, bensì soprattutto molto onerosa, dato che per principio ogni prestazione deve essere registrata, fatturata e conteggiata dall’assicuratore individualmente, deducendo l’aliquota percentuale e la franchigia. Sarebbero quindi nettamente più intelligenti importi forfetari dello Stato alle persone che si fanno vaccinare.
UR chiede un adeguamento dell’articolo 66 lettera b, che obblighi la Confederazione a sostenere i Cantoni nell’ambito delle indagini non appena sussiste un interesse nazionale.
GL, LU, SH, TG, ZH e AMCS annotano che l’articolo 66 va limitato ai provvedimenti ordinati dai Cantoni. In base al principio dell’equivalenza fiscale i costi dei provvedimenti devono essere sostenuti dall’autorità ordinante (chi paga comanda o chi comanda/ordina paga). È incomprensibile il motivo per cui l'articolo 66 si riferisca unicamente all’assunzione dei costi da parte dei Cantoni ordinanti se nelle “situazioni particolari” di cui all’articolo 5 capoverso 3 anche la Confederazione ordina o può ordinare provvedimenti. Un’assunzione dei costi da parte dei Cantoni ai sensi dell’articolo 66 non è corretta se i provvedimenti sono ordinati dal Consiglio federale.
FR respinge l’assunzione illimitata dei costi da parte dei Cantoni, sebbene il principio della sussidiarietà valga anche nell’ambito della lotta contro le epidemie. Un’assunzione illimitata dei costi dei provvedimenti nei confronti di singole persone può però comportare spese insostenibili per i Cantoni. FR chiede pertanto di completare l’articolo 66 con una base giuridica secondo cui la Confederazione può sostenere i Cantoni in situazioni importanti, che richiedono provvedimenti a favore di un numero elevato di persone e superano le possibilità e i mezzi dei Cantoni.