Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali o aiuti finanziari

Art. 47 Domanda

La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, conformemente agli articoli 40-46 OFo. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenute necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b) nonché l’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati, nel caso di provvedimenti di portata intercantonale, garantiscono il coordinamento delle domande.

Art. 48 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM e l’autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione, la competenza per la stipula degli accordi programmatici deve essere assolutamente regolamentata. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM. All’interno dell’UFAM, la responsabilità per la preparazione in materia di contenuto è demandata alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula, è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita delle competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipulazione di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita a livello di legge.

In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a). Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, valide in generale e applicabili per tutti i Cantoni, vengono tuttavia già stabiliti nelle direttive in materia di sussidi dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i

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