Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_
7. Ordinanza del 25 ottobre 199513 sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche
Art. 7 cpv. 1-3
1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50% delle perdite calcolate.
2Abrogato
3Abrogato
Disposizione transitoria relativa alla modifica del …
Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del … sono versate in base al diritto previgente. L’articolo 18 non è applicabile.
8. Ordinanza del 18 dicembre 199514 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale.
Art. 2 Calcolo della quota cantonale
La quota cantonale equivale a prodotto della partecipazione cantonale e la quota cantonale di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale. Essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.
Art. 3 cpv. 1–3
1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind) e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf) è calcolata secondo la seguente formula. Il risultato è arrotondato all’unità:
3
a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.) × 0,5375 + 0,2
4
b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.) × 0,733 + 0,15
13 RS 721.821
14 RS 742.101.2
11
Page 15 of 243