Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni AS 200_

7. Ordinanza del 25 ottobre 199513 sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche

Art. 7 cpv. 1-3

1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50% delle perdite calcolate.

2Abrogato

3Abrogato

Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del … sono versate in base al diritto previgente. L’articolo 18 non è applicabile.

8. Ordinanza del 18 dicembre 199514 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale.

Art. 2 Calcolo della quota cantonale

La quota cantonale equivale a prodotto della partecipazione cantonale e la quota cantonale di una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale. Essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 cpv. 1–3

1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta comunemente ordinata da Confederazione e Cantone per traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind) e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf) è calcolata secondo la seguente formula. Il risultato è arrotondato all’unità:

3

a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.) × 0,5375 + 0,2

4

b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.) × 0,733 + 0,15

13 RS 721.821

14 RS 742.101.2

11

Page 15 of 243