Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo
A partire dagli inizi del 2004, il gruppo di lavoro paritetico composto da esperti cantonali del settore forestale e della sistemazione dei corsi d’acqua, insieme agli Uffici federali competenti di allora, ossia l’Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), confluiti in seguito nell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ha lavorato all’attuazione concreta del nuovo modello di sovvenzionamento. Questa collaborazione costruttiva si riflette ora nell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua opportunamente modificata. Inoltre, il modello summenzionato è stato armonizzato nell’ordinanza sulle foreste con il modello di sovvenzionamento per la protezione dai pericoli naturali.
6.2 Commento alle singole disposizioni
Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione
Sezione 1: Disposizione generale
Art. 1
Il capoverso 1 contiene e cita, come la disposizione vigente, le condizioni generali per la concessione di indennità e aiuti finanziari al Cantone da parte della Confederazione. Esso fissa i requisiti minimi, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo, che i Cantoni devono assolvere affinché i loro progetti beneficino delle prestazioni finanziarie della Confederazione. Esse si applicano sia per i provvedimenti d’ingegneria idraulica secondo l’articolo 2, sia per le rivitalizzazioni secondo l’articolo 3. La lettera a (nuova) prescrive la necessità di un adeguato cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti. Secondo la lettera b, anche i requisiti minimi tecnici, economici ed ecologici dovranno d’ora in poi essere menzionati quale condizione e, conformemente alla lettera d, deve essere garantita anche la manutenzione periodica dei provvedimenti edilizi. La lettera c garantisce, a sua volta, come finora, il coordinamento con gli interessi pubblici di altri settori.
6.3 Sezione 2: Provvedimenti
Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica
Questo articolo statuisce le norme dell’articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua15 il cui scopo è la riduzione, a una misura accettabile, del deficit di protezione esistente mediante provvedimenti pianificatori, organizzativi ed edilizi nonché un impiego proporzionato delle risorse. Il contributo globale promesso al Cantone per la realizzazione dei provvedimenti d’ingegneria idraulica comprende, nel quadro degli obiettivi programmatici concordati, il finanziamento dell’offerta di base e della documentazione di base sui pericoli. Per contro, i progetti onerosi vengono, come finora e in generale, approvati e sussidiati mediante decisione.
15 RS 721.100
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