Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.

Secondo il capoverso 2, la restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dall’articolo 28 LSu.

Secondo il capoverso 3, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l’annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni, ai quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari, sono sottratti allo scopo.

Per quanto attiene alle restituzioni nell’ambito di sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all’articolo 29 LSu.

Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali

La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 7) è applicata per analogia.

7 Commento all'ordinanza del 25 ottobre 199516 sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

7.1 In generale

In virtù del diritto vigente, è possibile ottenere l’indennizzo di rilevanti perdite di introiti derivanti dall’utilizzazione delle forze idriche quando tali perdite sono dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d’importanza nazionale degni di protezione (art. 22 cpv. 3 della Legge federale del 22 dicembre 191617 sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI). Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa (art. 22 cpv. 4 LUFI). Nel quadro della NCP, tale disposizione è stata abrogata senza essere sostituita da una nuova norma. Le relative disposizioni d’esecuzione, ovvero l’ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI, RS 721.821), vanno invece adeguate in tal senso.

La revisione dell’OIFI riguarda innanzitutto l’articolo 7 (calcolo delle indennità di compensazione). L’ammontare delle indennità non deve essere più fissato in dipendenza della capacità finanziaria degli enti aventi diritto e nel singolo caso tra il 20% e il 60% delle perdite calcolate, bensì in base ad una determinata percentuale stabilita nell’ordinanza per tutti i casi futuri. Inoltre si deve chiarire se gli attuali contratti d’indennizzo debbano essere adeguati in virtù dell’articolo 18 OIFI.

7.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 7 Ammontare delle indennità

L’ammontare delle indennità è determinato in linea di massima in base all’interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall’adempimento del compito (art. 10 cpv. 1

16 RS 721.821

17 RS 721.80

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