Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo
Nuova partecipazione cantonale per l’indennizzo del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale.
9 Commento all'ordinanza del 19 ottobre 198821 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)
9.1 In generale
Con l’introduzione della NPC, Confederazione e Cantoni, nel settore dei compiti congiunti, nell’ambito dei quali partecipano insieme al finanziamento, viene introdotto, quale nuova forma di collaborazione, l’accordo programmatico. La Confederazione deve concentrarsi per quanto possibile sull’“aspetto strategico” e lasciare ai Cantoni il “livello operativo”. Quindi, la Confederazione si concentra sul disciplinamento degli obiettivi e dei principi per l’adempimento dei compiti, l’approntamento di documenti di base e il controllo. I Cantoni ricevono una maggiore responsabilità nell’attuazione concreta, in particolare anche per quanto concerne l’impiego dei mezzi.
Gli strumenti essenziali del sovvenzionamento sono le indennità e gli aiuti finanziari, che devono essere versati ai Cantoni in linea di massima sotto forma di contributi globali. La capacità finanziaria dei Cantoni quale criterio per l’ammontare del finanziamento viene meno.
Gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni quantificano gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni da eseguire. I destinatari dei contributi federali sono di regola i Cantoni. I Cantoni si occupano da soli dei richiedenti e quindi dei fornitori di prestazioni e devono garantire la partecipazione di terzi. L’impostazione successiva dei contributi finanziari è in linea di massima a loro discrezione. La legge sui sussidi comprende le pertinenti direttive secondo il diritto federale. Se i Cantoni concedono contributi federali mediante decisione, si applica inoltre il diritto di ricorso conformemente alla LPN. Per il conseguimento degli obiettivi degli accordi programmatici si presuppone un cofinanziamento cantonale, soluzione che corrisponde alla filosofia di base dei compiti congiunti.
9.2 Commento alle singole disposizioni
Art. 22 Coordinamento con le decisioni in materia di sussidi
Con l’introduzione della NPC, l’articolo 22 OEIA subisce un notevole ridimensionamento in quanto la maggior parte dei progetti vengono sussidiati non più mediante decisione ma sulla base di accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni.
Conformemente al capoverso 1, nel caso di progetti che vengono ancora sussidiati mediante decisione, il coordinamento tra la procedura di assegnazione dei sussidi da parte dell’autorità federale e la procedura di approvazione da parte dell’autorità cantonale non subisce alcuna modifica.
Dato che l’attuazione dell’EIA nell’ambito della procedura di assegnazione dei sussidi fondata sulla legislazione speciale è comunque garantita, il vigente capoverso
21 RS 814.011
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