Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

rinunciare alla protezione del paesaggio a favore dell’utilizzazione delle forze idriche o di un altro impiego ammesso (cfr. art. 18 OIFI). I versamenti effettuati fino a quel momento rimarrebbero garantiti.

La modifica proposta avrebbe solo effetti limitati sull’ammontare delle indennità di compensazione. I contratti d’indennizzo sono stati stipulati solo pochi anni fa e rimarranno in vigore ancora per diversi decenni. Per evitare una denuncia unilaterale dei contratti, si dovrebbe escludere l’applicabilità dell’articolo 18 e rinunciare ad una revisione delle attuali indennità di compensazione. La Confederazione non ne avrebbe né vantaggi né svantaggi a livello finanziario, in quanto i versamenti, come già illustrato precedentemente, verrebbero rifinanziati mediante la quota del canone senza conseguenze sul bilancio. La disposizione transitoria proposta permette di rinunciare in modo giuridicamente corretto ad un adeguamento degli attuali versamenti delle indennità di compensazione.

8 Commento all'ordinanza del 18 dicembre 199519 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC)

Art. 1 (così come gli art. 2, 3, 5 e allegati)

Nuovamente esiste una chiave per l’indennità dell’offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato comunemente tra Confederazione e Cantone, e una chiave per il finanziamento d’infrastruttura (indennità e investimenti).

Art. 3

Capoverso 1: soppressione della capacità finanziaria e adattamento della formula di calcolo.

Soppressione del capoverso 2 e della prima frase del capoverso 3; questi perdono la loro validità a causa della definizione della partecipazione media della Confederazione a 50% all’articolo 53 capoverso 1 della Legge ferrovia del 20 dicembre 195720 (Lferr).

Art. 4

L’articolo 4 è adattato a causa della soppressione della presa in considerazione della capacità finanziaria del calcolo della partecipazione cantonale. Nuovamente, l’articolo 4 definisce che la variazione del rapporto della partecipazione della Confederazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 Lferr può essere al massimo di 5%.

Art. 6 cpv. 2

Modificazione della formula di calcolo

Allegato

19 RS 742.101.2

20 RS 742.101

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