Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.
Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2).
Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti entro la durata dell’accordo. Qualora l’accordo non sia stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento da parte del Cantone, stabilendo un apposito termine. In questo caso, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).
Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.
La restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata, secondo il capoverso 3, dagli articoli 28 e 29 LSu.
Sezione 4: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli
Art. 9 Domande
Poiché la Confederazione concede i suoi sussidi e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai fornitori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti progetti singoli includono la documentazione necessaria per la loro valutazione.
L’UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto delle domande.
Art. 10 Concessione e versamento dei sussidi
Secondo il capoverso 1, l’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.
L’Ufficio federale, conformemente al capoverso 2, versa i sussidi federali in maniera scaglionata, in base all’avanzamento del progetto.
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