Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

4, i Cantoni sono tenuti, secondo l’articolo 21 OSCA, anche all’allestimento di zone cuscinetto sufficienti e di zone intermedie tra la terra e l’acqua (fissazione del fabbisogno minimo di spazio dei corsi d’acqua). Un altro indicatore utile per stabilire le priorità è la funzione del corso d’acqua per la promozione della natura e del paesaggio presso la popolazione.

Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 4 Domanda

La Confederazione concede ai Cantoni indennità e aiuti finanziari, secondo gli articoli 2 e 3 OSCA. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che accorda un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dalle informazioni fornite dal Cantone in merito agli obiettivi programmatici da realizzare nei quattro anni successivi (lettera a), alle misure ritenute necessarie per la realizzazione di questi obiettivi e la loro attuazione (lettera b), nonché all’efficacia di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni interessati devono garantire, nell’ambito di misure di portata intercantonale, il coordinamento reciproco delle domande. Ci si riferisce qui in particolare alle misure volte alla protezione dalle piene o alle misure per la rivitalizzazione di corsi d’acqua intercantonali.

Art. 5 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM e l’autorità cantonale competente. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indispensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM. All’interno dell’UFAM, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. Ma la pianificazione finanziaria è affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. Si tiene in tal modo conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone, e pertanto uno Stato parzialmente sovrano, e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione corretta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenze nel diritto cantonale. Dato che la competenza per la stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e pertanto la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia sancita almeno a livello di legge.

In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a) nel settore della protezione dalle piene. Alla lettera b si stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure cantonali, e (lettera c)

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