Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo

lett. b LSu); un calcolo in base alla capacità finanziaria dei Cantoni non è più previsto (progetto art. 10 cpv. 2 lett. b LSu18).

I vantaggi derivanti dalla protezione di paesaggi d’importanza nazionale sono in genere limitati e trascurabili per gli enti aventi diritto al canone. Infatti, dato l’obbligo di protezione, di regola la possibilità di gestire grossi impianti turistici è esclusa e di conseguenza si ha solo il turismo meno “invasivo”, come le passeggiate e le scalate in montagna. Tuttavia, in mancanza di un impianto idroelettrico, non hanno luogo nemmeno escursioni o visite. D’altra parte la Svizzera ha un forte interesse a mantenere intatti gli ultimi paesaggi alpini caratteristici e non ancora edificati.

Le richieste finora accolte dalla Confederazione provengono tutte dai Cantoni del Vallese e dei Grigioni, i quali devono sostenere anche la maggior parte dei relativi costi (quota del canone secondo l’art. 49 cpv. 1 LUFI). Sulla media delle nove richieste accolte, sono state indennizzate circa il 60% delle perdite (senza considerare le indennità non versate poiché non soddisfatto il criterio dell’importanza delle perdite di cui all’art. 8 OIFI). Nel primo contratto d’indennizzo concluso (Greina con il Cantone dei Grigioni e i Comuni di Vrin e Sumvitg) è stata stabilita un’indennità pari al 57,75% (in base ad un indice della capacità finanziaria del Cantone dei Grigioni pari a 56 è risultata un’indennità di 0,900312 milioni di franchi per un ammontare di 1,559 milioni di franchi di perdite calcolate).

Anche dopo l’entrata in vigore della NPC continuerà ad esserci un grosso interesse generale per la protezione a lungo termine dei paesaggi d’importanza nazionale. Tuttavia, i vantaggi che ne derivano per gli enti pubblici interessati e aventi diritto al canone continueranno ad essere esigui. Sembra pertanto giustificato fissare l’ammontare delle indennità al 50% delle perdite. Con l’entrata in vigore della NPC non sono invece più giustificati supplementi dovuti alla bassa capacità finanziaria dei Comuni o di altri enti responsabili a livello cantonale. Spetta quindi ai singoli Cantoni introdurre corrispondenti sistemi di compensazione e di regolare la perequazione finanziaria a livello intercantonale.

Disposizione transitoria (Rinuncia all’adeguamento degli attuali contratti

d’indennizzo)

In virtù delle disposizioni vigenti le indennità sono garantite in base ad un contratto di diritto pubblico, con il quale l’ente avente diritto si impegna a garantire la protezione per 40 anni. Con una durata del contratto relativamente lunga si intende garantire una protezione del paesaggio più sostenibile. In caso di periodi più brevi l’obiettivo di proteggere i paesaggi in modo efficace, rinunciando alla costruzione di centrali idroelettriche in zone degne di protezione in cambio del versamento di indennità, potrebbe non essere raggiunto.

Secondo l’articolo 18 OIFI, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate se le disposizioni dell’ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali. Con la revoca dell’articolo 22 capoverso 4 LUFI e la conseguente proposta di modifica dell’articolo 7 OIFI, l’articolo 18 summenzionato è in linea di massima applicabile. I contratti d’indennizzo andrebbero adeguati e le indennità diminuite. In tal caso gli enti aventi diritto avrebbero la possibilità di denunciare il contratto e

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