Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo

con quale sostegno finanziario della Confederazione, questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni, vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell’UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.

Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM. Essa è giustificata dal fatto che i requisiti contenutistici dei sottoprodotti sussidiati (i processi di trasformazione della natura sono a lungo termine), dall’efficienza necessaria in sede negoziati (gli accordi di lunga durata privilegiano l’efficienza) e dall’allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato dall’Assemblea federale che serve quale base per l’assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici è prevedibilmente di quattro anni).

Conformemente al capoverso 4, l’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.

Art. 6 Versamento

La Confederazione versa al Cantone, nel quadro dei contributi federali concordati, i mezzi finanziari necessari a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell’obiettivo.

Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienza che va disgiunta dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 7 Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1 sull’impiego degli aiuti finanziari globali, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non saranno stati inoltrati all’UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione

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