Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
10.3 Modifica dell’ordinanza
I criteri per l’assegnazione dei sussidi sono sanciti dalla legge; l’ordinanza disciplina pertanto solo le modalità d’esecuzione fondate sul modello vigente in merito all’assegnazione di tutti i sussidi federali per il settore ambientale (protezione della natura e del paesaggio, protezione dalle piene, protezione delle foreste e risanamento fonico). Modalità che servono a stabilire l’ammontare delle indennità, il contenuto della domanda concernente la richiesta di indennità, gli oggetti dell’accordo programmatico, le modalità di pagamento, la rendicontazione sul grado di attuazione dei provvedimenti adottati, i controlli necessari e la procedura da seguire in caso di esecuzione parziale delle misure previste nell’accordo programmatico.
10.4 Sistema contributivo attuale
Le procedure vigenti per l’assegnazione di sussidi si differenziano solo in misura minima dalla procedura secondo la NPC. Nel settore delle acque di scarico, i Cantoni hanno dovuto elaborare una pianificazione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2005, la quantità di azoto immessa dagli impianti di depurazione delle acque di scarico possa essere ridotta, rispetto al 1995, di 2600 tonnellate. Gli impianti per l’eliminazione dell’azoto previsti da questa pianificazione avrebbero dovuto essere pronti all’uso entro il 2005 al più tardi. Nel settore dell’agricoltura, i Cantoni devono presentare un catalogo delle misure che permettano di conseguire l’obiettivo mirato di riduzione delle immissioni di nutrienti o inquinanti nei corsi d’acqua. I provvedimenti proposti devono interessare il bacino idrografico di un lago oppure il settore di alimentazione di un punto di captazione d’acqua potabile.
10.5 Neutralità dei costi
Conformemente ai principi della NPC, l’importo complessivo dei pagamenti agli aventi diritto ai sussidi deve essere dell’ordine di grandezza uguale a quello previsto dal sistema vigente, in quanto la NPC non mira né a una riduzione né a un aumento dei sussidi accordati nel loro complesso.
10.6 Commento alle singole disposizioni
Capitolo 9: Concessione di sussidi federali
Sezione 1: Misure
Art. 52 Impianti per il trattamento delle acque di scarico
L’articolo 52 sancisce che le indennità globali corrispondono al numero di tonnellate di azoto eliminate ogni anno e che esse vengono negoziate tra l’UFAM e il Cantone interessato sulla base di unità di prestazione, precisando in tal modo quanto prescritto dalla legge sulla protezione delle acque, che fonda l’ammontare delle indennità sulla quantità di azoto eliminata. Nel calcolo delle indennità possono essere considerate anche l’entità e la complessità delle misure senza di che l’adempimento degli
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