Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
stabilisce la prestazione del Cantone, ossia con quali misure, e (lettera c) con quale sostegno finanziario della Confederazione questi obiettivi dovranno essere raggiunti. Inoltre, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera d). I punti essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni vengono tuttavia già stabiliti dalle direttive in materia di sussidi dell’UFAM. L’elenco nel capoverso 2 non è esaustivo. Nel quadro dell’accordo programmatico, Confederazione e Cantoni sono liberi di disciplinare altri punti nei limiti del quadro normativo vigente.
Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato, di regola, per la durata massima di sei anni, e ciò in deroga alla durata generalizzata di quattro anni, che si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM. Il prolungamento gioca soprattutto a favore di un’armonizzazione con i provvedimenti e i programmi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)24, quali i prati sfruttati in modo estensivo, i maggesi fioriti nonché i progetti sull’interconnessione e la qualità ecologica, che sono fondati su contratti della durata di sei anni. Peraltro, i provvedimenti nel settore dell’agricoltura, in particolare nei settori dei nitrati e del fosforo, hanno spesso un effetto soltanto dopo un’applicazione pluriennale.
Conformemente al capoverso 4, l’Ufficio federale competente emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.
Art. 61 Versamento
L’Ufficio federale competente versa al Cantone, nel quadro dei sussidi federali concordati, i mezzi che servono al Cantone a rate (capoverso 1). In linea di massima, i versamenti a rate avvengono indipendentemente dal grado di realizzazione dell’obiettivo.
Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, nella misura in cui la colpa è imputata al Cantone (capoverso 2).Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (ad es. modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla situazione mutata..
Art. 61a Rendicontazione e controllo
Secondo il capoverso 1 i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (a livello materiale e finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso
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