Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 61d Concessione e versamento dei sussidi
Secondo il capoverso 1, l’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione oppure stipula un contratto.
Conformemente al capoverso 2, L’Ufficio federale versa i sussidi in maniera scaglionata a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
La Confederazione può, secondo il capoverso 1, non versare o ridurre i suoi sussidi se il Cantone esegue le misure solo in modo insufficiente.
Secondo il capoverso 2, la restituzione di indennità globali o aiuti finanziari già versati è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
Secondo il capoverso 3, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione del cambiamento di scopo o il suo annullamento se impianti o istallazioni, per i quali sono state accordate indennità o aiuti finanziari, sono sottratti al loro scopo.
Per quanto attiene alla restituzione riferita a sottrazioni allo scopo, il capoverso 4 rimanda all’articolo 29 LSu.
Art. 61f Ulteriori disposizioni procedurali
La decisione procedurale relativa alla rendicontazione e al controllo da parte della Confederazione (art. 61a) è applicata per analogia.
11 Commento all' ordinanza del 15 dicembre 198625 contro l’inquinamento fonico (OIF)
11.1 In generale
I lavori relativi al risanamento dell’inquinamento fonico eccessivo provocato dal traffico stradale rientravano finora nell’ambito di competenza dei Cantoni. Tuttavia i Cantoni beneficiavano di sussidi, ricavati dall’imposta sugli oli minerali, per i provvedimenti adottati in tal senso (pareti antirumore, pavimentazioni, finestre insonorizzate). L’ammontare dei sussidi si fondava sulla categoria della strada (strada nazionale, strada principale, altre strade), sulla capacità finanziaria dei Cantoni e sulle dimensioni del progetto di risanamento. I Cantoni hanno elaborato il progetto di risanamento, l’UFAM lo ha valutato da un’angolazione acustica e l’USTRA ne ha esaminato gli aspetti edilizi e nell’ottica della tecnica della circolazione; ha inoltre garantiti i sussidi e, in base ai conteggi effettuati, li ha versati al Cantone. Il risanamento fonico delle strade è pertanto un compito comune.
Con la NPC, il risanamento fonico delle strade continua ad essere un compito comune di Confederazione e Cantoni. Tuttavia le responsabilità vengono decentrate, il finanziamento diventa più trasparente e vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione dell’ammontare dei sussidi al posto delle vigenti aliquote dei sussidi. Le disposizioni contro l’inquinamento fonico non subiscono alcuna modifica sostanziale e i sussidi federali, nel loro insieme, rimangono dell’ordine di grandezza attuale.
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