Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 80Fedlex · Rapporto esplicativo
Per contro, la modifica dei criteri di contribuzione può dar luogo ad alcuni differimenti.
Le strade nazionali ricadono interamente sotto la responsabilità della Confederazione. Di conseguenza, vengono meno i sussidi federali per tale categoria di strade. Per quanto attiene alle strade principali, i Cantoni riscuotono sussidi globali definiti in base a criteri oggettivi. Con questi sussidi vengono compensate anche le spese per le misure di protezione dell’ambiente, in particolare quelle per il risanamento fonico. Per le altre strade, gli accordi programmatici permettono di stabilire un rapporto di collaborazione con i Cantoni e la fissazione di un termine per il risanamento delle strade che si estende fino al 2018.
11.2 Commento alle singole disposizioni
Art. 20 Rilevamenti periodici
I rilevamenti periodici concernenti lo stato di risanamento delle strade saranno d’ora in poi effettuati ogni anno; in merito, si tiene conto della nuova competenza esecutiva.
Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico per le strade principali e le altre strade esistenti
Art. 21 Diritto ai sussidi
Solo le strade principali secondo l’articolo 12 la legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin)26, e le altre strade, secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)27 avranno d’ora in poi diritto ai sussidi. Per quanto riguarda le aliquote di contribuzione per le strade principali si rimanda alla LUMin. Le altre strade ricadono sotto la regolamentazione del finanziamento secondo il capitolo 4 sezione 2 OIF.
Art. 22 Richiesta
Conformemente all’articolo 21, la Confederazione accorda sussidi ai Cantoni. I richiedenti possono essere soltanto i Cantoni. La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dai dati del Cantone in merito alle strade o ai tratti di strada (lettera a) da risanare nei prossimi quattro anni, ai risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico previsti e ai loro costi (lettera b), all’efficacia auspicata di dette misure (lettera c) in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmatici nonché in
26 RS 725.116.2
27 RS 814.01
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