Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Sezione 2: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda

La Confederazione accorda indennità e aiuti finanziari ai Cantoni conformemente agli articoli 52-56. Ciò equivale a dire che i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). La Confederazione non ha nessun rapporto in materia di diritto ai sussidi con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Il capoverso 1 include un elenco non esaustivo delle informazioni che la domanda deve contenere. L’elemento più importante della domanda per la stipula di accordi programmatici è rappresentato dagli obiettivi delle misure previste, dal programma per la loro attuazione (con obiettivi intermedi) e da uno scadenzario. Le domande concernenti le decisioni devono contenere la documentazione necessaria per la loro valutazione. Nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, la domanda contiene inoltre informazioni circa gli obiettivi da realizzare mediante detti provvedimenti sull’intero territorio cantonale. Il Cantone deve quindi effettuare una pianificazione completa estesa a tutto il suo territorio e una verifica delle priorità delle misure da adottare.

Conformemente al capoverso 2, l’UFAM è competente per la stipula di accordi programmatici relativi alle indennità concernenti impianti per le acque di scarico secondo l’articolo 52.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è, conformemente al capoverso 3, competente per la stipula di accordi programmatici relativi a provvedimenti presi dall’agricoltura secondo l’articolo 54.

Art. 60 Accordo programmatico

Conformemente al capoverso 1, l’accordo programmatico è stipulato tra l’UFAM o l’UFAG e l’autorità cantonale competente per le diverse zone programmatiche. Sia per i Cantoni sia per la Confederazione è indispensabile disciplinare la competenza per la stipula degli accordi programmatici. A livello federale, la competenza ordinaria per la stipula di accordi programmatici è affidata all’UFAM e all’UFAG. All’interno di questi due Uffici federali, la responsabilità a livello di contenuto spetta alle divisioni specialistiche. La pianificazione finanziaria è tuttavia affidata alla direzione, che firma anche gli accordi programmatici. In tal modo, si è tenuto conto del fatto che il partner contrattuale è sempre un Cantone e pertanto uno Stato parzialmente sovrano e che, da parte cantonale, ad essere competente per la stipula è spesso il governo nel suo complesso. La regolamentazione esatta della competenza per la stipula da parte cantonale spetta al Cantone. La Confederazione raccomanda tuttavia una regolamentazione esplicita della competenza nel diritto cantonale. Dato che la competenza alla stipula di accordi programmatici costituisce una funzione fondamentale e importante, che riguarda nel contempo anche la ripartizione dei compiti tra gli organi statali e con essa la ripartizione dei poteri, si raccomanda che essa sia statuita almeno a livello di legge.

In conformità dell’articolo 20a capoverso 2 LSu, l’accordo programmatico disciplina, secondo il capoverso 2, prima di tutto gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente (lettera a) nel settore della protezione delle acque. Alla lettera b si

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