Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
merito ai sussidi per progetti di risanamento stradale garantiti dal diritto previgente (lettera d).
Art. 23 Accordo programmatico
La Confederazione accorda sussidi per misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LPAmb, in base ad accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni. Gli accordi programmatici sono sempre stipulati tra Confederazione e Cantoni e, in linea di massima, per una durata di quattro anni. Essi sono disciplinati dal nuovo articolo 20a LSu ed esemplificano una forma speciale di contratto di diritto pubblico.
Conformemente all’articolo 20a capoverso 2 LSu28, Confederazione e Cantoni stabiliscono nell’accordo programmatico, secondo il capoverso 2, prima di tutto le strade o i tratti di strada (prestazione del Cantone; lettera a) da risanare nel corso della durata dell’accordo programmatico. La lettera b definisce i contributi finanziari federali per la realizzazione degli obiettivi summenzionati. In seconda istanza, l’accordo programmatico disciplina il controlling (lettera c). Gli elementi essenziali del controlling, validi in generale e applicabili per tutti i Cantoni, sono già fissati dalle direttive dell’UFAM sui finanziamenti.
Nel capoverso 3 si stabilisce che l’accordo programmatico è stipulato per la durata massima di quattro anni. Questa durata si applica in linea di massima per tutti i sottoprodotti dell’UFAM, ed è giustificata dall’efficienza necessaria in sede di trattative (gli accordi di lunga durata privilegiano l’efficienza) e dall’allineamento con i tempi della raccolta di fondi (la durata del credito quadro approvato all’Assemblea federale, che serve quale base per l’assegnazione di sussidi mediante accordi programmatici, è presumibilmente di quattro anni).
Conformemente al capoverso 4, l’UFAM emana direttive concernenti le informazioni e i documenti necessari nonché le procedure in materia di accordi programmatici.
Art. 24 Calcolo dei sussidi
Conformemente ai principi dell’accordo programmatico, l’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone (capoverso 1).
La fissazione dell’ammontare dei sussidi per i risanamenti non avviene più in base a un’aliquota percentuale, diversificata secondo la capacità finanziaria del Cantone. La base delle trattative è costituita da ora in poi dal numero delle persone protette mediante tali provvedimenti e dalla riduzione dell’inquinamento fonico (capoverso 2).
Per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile di isolamento acustico con un’efficacia analoga è accordato un sussidio federale di 400.- franchi (capoverso 3). Questa partecipazione equivale, secondo la prassi, a circa il 20 per cento dei costi complessivi.
Art. 24a e 24b
Questi articoli possono essere abrogati.
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