Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo
accordi di diritto pubblico internazionale per l’eliminazione dell’azoto sarebbe minacciato. Con ciò si garantisce che le misure da adottare anche per impianti nei quali l’entità e la complessità e con esse i costi d’investimento per tonnellata di azoto eliminato sono molto elevati rispetto ad altri impianti, siano compensate di conseguenza. In corrispondenza a ciò, nell’ordinanza non viene menzionato alcun ammontare d’indennità; si prevede comunque di limitare l’indennità annua a 40'000 franchi per tonnellata di azoto eliminato. Nell’ambito di un programma di sovvenzionamento per la promozione dell’eliminazione dell’azoto negli impianti di purificazione delle acque di scarico, terminato nel 2005, sono stati raccolti dati relativi ai costi delle misure adottate. I costi d’investimento per ogni tonnellata di azoto eliminata in un anno ammontavano a una cifra compresa fra i 30'000 e i 40’000 franchi, nel caso in cui l’impianto di purificazione delle acque di scarico poteva utilizzare bacini esistenti, e a 80’000 franchi se era necessaria la costruzione di nuovi bacini. Nel caso di una quota di finanziamento del 50 per cento, le indennità annue per ogni tonnellata di azoto eliminata ammontavano a 40’000 franchi al massimo. Perciò, l’ammontare delle indennità è paragonabile a quello del programma terminato nel 2005.
Art. 53 Impianti per i rifiuti
Le disposizioni del vigente articolo 43 sono state riprese senza modifiche essenziali. L’unica novità consiste nella precisazione che le indennità per ogni progetto singolo sono accordate in generale mediante decisione. È in tal modo confermata la prassi vigente.
Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura
L’articolo 54 puntualizza la legge sulla protezione delle acque, secondo cui l’ammontare delle indennità globali per una zona programmatica è calcolato in base alle proprietà e alla quantità delle sostanze di cui si prevengono ogni anno il convogliamento e il dilavamento. In effetti, le proprietà delle sostanze svolgono un ruolo importante specialmente nel caso dei prodotti fitosanitari. In linea di massima, una diminuzione della quantità di queste sostanze non comporta di per sé un miglioramento della situazione, soprattutto se questa diminuzione è riconducibile alla sostituzione mediante un altro prodotto più efficace, ma dotato di caratteristiche ancora più dannose per i corsi d’acqua.
La quantità di sostanze che la prevenzione e i provvedimenti presi dall’agricoltura impediscono di affluire nei corsi d’acqua è difficilmente valutabile in quanto le situazioni locali (caratteristiche e inclinazioni del terreno, condizioni atmosferiche) si ripercuotono in maniera determinante sull’efficacia dei provvedimenti previsti. Per questo motivo, le indennità della Confederazione sono calcolate in base a una valutazione fondata sui dati scientifici disponibili riguardo alla quantità delle sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento (valutazione mediante modelli riferiti a valori ricavati dall’esperienza).
Se la prevenzione del convogliamento e del dilavamento di sostanze viene realizzata mediante provvedimenti di gestione, le indennità devono essere considerate complementari ai pagamenti diretti della Confederazione e vengono, da ora in poi, assunti dalla Confederazione nella misura del 100 per cento. L’ammontare delle indennità, che viene negoziato tra l’UFAG e il Cantone interessato, dipende dalle caratteristiche e dalla quantità delle sostanze di cui si previene il convogliamento e il
26 Page 74 of 243