Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’UFAM o dall’UFAG, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all’Ufficio federale competente e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.
Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM e dell’UFAG verificano la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla sua conclusione (capoverso 2). Sono inoltre autorizzate ad eseguire controlli in loco presso l’agricoltore che deve adottare i provvedimenti.
Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).
Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo.
Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali già pagate è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.
Sezione 3: Disposizioni procedurali relative alla concessione di indennità o aiuti finanziari singoli
Art. 61c Domande
Poiché la Confederazione accorda le sue indennità e aiuti finanziari ai Cantoni, dopo l’entrata in vigore della NPC i richiedenti possono essere soltanto i Cantoni (capoverso 1). Nell’ambito del diritto in materia di sussidi, la Confederazione non ha nessun rapporto con terzi, ad esempio con i fornitori di prestazioni. Questi ultimi inoltrano la loro domanda al Cantone, che concede un sostegno finanziario ai fornitori di prestazioni in base al proprio diritto in materia di sussidi e di appalti pubblici. Le domande concernenti decisioni, mediante le quali singoli progetti vengono sussidiati, contengono la documentazione necessaria per la loro valutazione.
L’UFAM, secondo il capoverso 2, emana direttive concernenti il contenuto della domanda.
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