Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo

dilavamento. La Confederazione stabilisce in tal modo, tenendo presente l’efficacia del provvedimento, le sostanze suscettibili di essere indennizzate e l’ammontare dell’indennità per la prevenzione di ogni chilogrammo di convogliamento e dilavamento di dette sostanze.

Provvedimenti strutturali vengono finanziati, come finora, congiuntamente da Confederazione e Cantoni. In questo caso, nel calcolo delle indennità sono tenute presenti, oltre alle proprietà e alla quantità delle sostanze, di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, anche i costi effettivi dei provvedimenti. È in tal modo considerato il fatto che i provvedimenti strutturali sono in generale più efficienti dei provvedimenti di gestione, anche se essi richiedono investimenti maggiori.

L’ordinanza non fissa alcun importo massimo per le indennità. Si prevede tuttavia di accordare indennità dell’ordine di grandezza equivalente a quello accordato attualmente per provvedimenti che forniscono un buon rapporto costi benefici. Per provvedimenti che fruiscono di un rapporto costi-benefici inferiore, le indennità della Confederazione vengono ridotte in misura corrispondente. Conformemente alle disposizioni vigenti, i provvedimenti meno efficaci sono completamente sussidiabili o non lo sono affatto. Il sostegno finanziario della Confederazione, considerato nel suo insieme, rimarrà dell’ordine di grandezza attuale, tuttavia le indennità serviranno a rendere più efficaci i provvedimenti adottati.

Art. 55 Studi di base

Le disposizioni del vigente articolo 55 capoverso 1 e articolo 58 capoverso 2 sono riprese senza modifiche sostanziali. Viene soltanto puntualizzato, quale novità, che le indennità per ogni progetto sono assegnate in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente. Il capoverso 2 del vigente articolo 55 è soppresso in quanto la Confederazione non accorda più indennità per la ricerca di falde freatiche importanti. Queste indennità sono state soppresse nell’ambito della modifica della legge, in quanto tali ricerche non interessano la protezione delle acque, in senso stretto, ma piuttosto l’approvvigionamento idrico e sono, nel loro complesso, terminate.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione

Le disposizioni dei vigenti articoli 56 e 59 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si precisa soltanto che gli aiuti finanziari per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 57 Garanzia contro i rischi

Le disposizioni del vigente articolo 60 sono riprese senza modifiche sostanziali. Si puntualizza anche qui soltanto che la garanzia contro i rischi per ogni progetto singolo sono assegnati in generale mediante decisione, confermando così la prassi vigente.

Art. 58 Costi computabili

Le disposizioni del vigente articolo 57 sono riprese senza modifiche sostanziali.

Page 75 of 243