Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 83Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
Un accordo programmatico è considerato adempiuto da parte del Cantone quando tutti gli obiettivi contrattuali sono stati raggiunti entro la durata del contratto. Se l’accordo non è stato completamente adempiuto, il Cantone ha diritto soltanto ai sussidi federali conteggiati proporzionalmente alle prestazioni raggiunte. Se l’obiettivo programmatico o uno degli obiettivi programmatici non è stato raggiunto entro il termine concordato, l’UFAM può esigerne l’adempimento, stabilendo un apposito termine. Per tale adempimento, la Confederazione non versa alcun sussidio che vada oltre quelli concordati (capoverso 1).
Conformemente al capoverso 2, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini la cessazione o l'annullamento del cambiamento di scopo se impianti o istallazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo.
Secondo il capoverso 3, la richiesta di restituzione delle indennità globali o degli aiuti finanziari già versati è disciplinata dagli articoli 28 e 29 LSu.
Art. 28 e 48 lett. b
Queste disposizioni possono essere abrogate.
Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade
I sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico già assegnati secondo il diritto previgente sono versati in base a tale assegnazione. Occorre differenziare i casi seguenti:
Per i progetti presentati entro il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive vanno dal 40 al 60 per cento dei costi computabili a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell’onere, di un ulteriore 10 per cento, al massimo, dei costi computabili.
Per i progetti presentati dopo il 31 dicembre 2003, le aliquote contributive per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico vanno dal 20 al 30 per cento dei costi computabili, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni. Qualora i provvedimenti dovessero costituire un onere particolarmente elevato per il proprietario della strada, l’aliquota contributiva può essere aumentata, a seconda dell’onere, di un ulteriore 5 per cento, al massimo, dei costi computabili.
L’assegnazione di sussidi decisa dopo l’entrata in rigore della modifica del 1° settembre 2004 viene meno nel caso di progetti o parti di progetto non ancora realizzati entro quattro anni dall’assegnazione.
12 Commento all'ordinanza dell' 11 settembre 200230 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
La revisione totale cui la legge federale dell’19 marzo 196531 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) è
30 RS 830.11
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