Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 25 Versamento

Attualmente i sussidi concernenti progetti di risanamento di altre strade, presentati nel periodo dell’OIF attualmente in vigore (stato 12 settembre 2006), che sono inclusi nei piani pluriennali e sono oggetto di un permesso di costruzione cantonale con decisione passata in giudicato e di un decreto di stanziamento, sono garantiti per quattro anni. Per progetti e programmi più vecchi l’assegnazione è illimitata o limitata dal termine di risanamento. L’assegnazione di sussidi per le strade principali è retta ancora dall’ordinanza del 9 aprile 1987 sulle strade principali29. Il versamento dei sussidi avviene dopo l’inoltro dei conteggi all’USTRA. Da ora in poi, i sussidi sono accordati in base alla durata degli accordi programmatici, vale a dire in generale per quattro anni. I sussidi sono versati a rate (capoverso 1). In caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione, i pagamenti rateali sono ridotti o sospesi.

Un’eccezione è costituita dalla riduzione o interruzione totale dei versamenti a rate nel caso di gravi inadempienze da parte del Cantone nell’ambito della sua prestazione (capoverso 2), nella misura in cui la colpa è imputabile al Cantone. Inadempienze che vanno disgiunte dalle inadempienze di prestazione non imputabili al Cantone (modifica delle circostanze che sono alla base dell’accordo programmatico). In questi casi, l’accordo programmatico tra Confederazione e Cantone viene adeguato alla mutata situazione.

Art. 26 Rendicontazione e controllo

Secondo il capoverso 1, i rapporti annuali devono essere concisi. Alla fine di marzo, un rapporto standardizzato deve riferire sullo stato dell’obiettivo programmatico alla fine dell’anno precedente per quanto attiene all’avanzamento materiale dei lavori e al consumo di risorse. Il rapporto annuale del secondo anno deve essere più completo e fornire informazioni circa lo stato dei lavori (materiale/finanziario) per ogni obiettivo programmatico concordato (avanzamento del programma e raggiungimento dell’obiettivo dopo due anni, confronto tra la situazione auspicata e quella reale). Le conclusioni ricavate dalla retrospettiva e il programma pluriennale del Cantone costituiscono le basi per il periodo programmatico successivo. Nel caso di rapporti dei Cantoni rimasti in sospeso o non approvati dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, i pagamenti delle tranche successive vengono sospesi fino a quando i rapporti non siano fatti pervenire all’UFAM e approvati da questo ufficio. Al più tardi tre mesi dopo la stipula del programma, il Cantone presenta un rapporto conclusivo quale supplemento al rapporto annuale dell’ultimo anno programmatico. Il rapporto conclusivo riferisce sul grado di realizzazione dell’obiettivo e presenta un compendio dei mezzi finanziari impiegati (Confederazione, Cantone, terzi), un conteggio finale nonché una valutazione d’insieme del programma e delle esperienze da esso ricavate.

Gli elementi del controlling sono i rapporti annuali e i rapporti conclusivi (rendiconti), i controlli a campione, lo scambio di esperienze e le consulenze tecniche. Le divisioni specialistiche dell’UFAM verifica la realizzazione del programma a campione durante il decorso del programma e alla conclusione dello stesso (capoverso 2).

29 RS 725.116.23

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