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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine

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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x

Art. 7 Passaporti provvisori

1Il passaporto provvisorio va chiesto all’autorità di rilascio competente (art. 6). Esso è preparato dall’autorità di rilascio competente e consegnato alla persona richiedente. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 6 si applicano per analogia.

2I Cantoni possono designare in particolare negli aeroporti i servizi che rilasciano esclusivamente passaporti provvisori. Questi servizi possono essere gestiti sotto la vigilanza del Cantone, segnatamente dal Corpo di guardie di confine o dalla polizia.

Art. 7a

Abrogato

Art. 8 Conflitti di competenza

1Se tra i servizi competenti in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 LDI vi sono dubbi o controversie sull’autorità competente, decide l’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).

2Se tra le autorità di rilascio all’estero in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull’autorità competente, decide il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio

Art. 9 Richiesta di rilascio

1 Chi intende richiedere un documento d’identità, può trasmettere i propri dati personali all’autorità di rilascio tramite Internet o telefonicamente prima di presentarsi personalmente (art. 12), oppure può mostrarli quando si presenta di persona. Le autorità di rilascio competenti stabiliscono i metodi di richiesta da loro permessi.

2 I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti.

Art. 10 Richiamo e controllo dei dati personali

1 L’autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA). Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d’origine o al registro delle famiglie.

2 I dati personali già registrati in ISA possono essere riutilizzati per una nuova richiesta, se il richiamo dai registri di cui al capoverso 1 non è possibile. I dati personali devono essere imperativamente confrontati con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento (p. es. certificato di domicilio).