Progetto

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x

3 L’autorità di rilascio competente esamina i dati personali richiamati in ISA. Se i dati non possono essere richiamati da uno dei registri di cui ai capoversi 1 o 2, o in caso di dubbio sulla loro esattezza, l’autorità di rilascio competente deve farsi confermare i dati dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall’ufficio di stato civile competente.

4 La persona richiedente deve confermare con la propria firma l’esattezza dei dati personali.

5I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar:

a. cognome e nome(i) della persona richiedente;

b. sesso;

c. luogo e data di nascita;

d. cognome(i) e nome(i) dei genitori;

e. cittadinanza, ovvero nazionalità;

f. luogo(ghi) d’origine;

g. numero d’identificazione personale.

Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente

1 La persona richiedente deve presentarsi personalmente all’autorità di rilascio competente, portare i documenti eventualmente richiesti dall’autorità di rilascio e dimostrare la propria identità.

2 L’autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall’obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.

3Le persone richiedenti immatricolate all’estero possono presentarsi personalmente anche presso un’autorità di rilascio in Svizzera.

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

1 L’autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente, sempre che quest’ultima non ne abbia portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2.

2 Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sottoforma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del pollice, del dito medio o dell’anulare.

3 Le impronte digitali non vanno registrate, se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea.

4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto ordinario con una validità ridotta a un anno.