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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine

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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x

5 Il Comune di domicilio inoltra il modulo di richiesta debitamente compilato all’autorità di rilascio competente.

Art. 61quaterProcedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di

domicilio: controllo, richiesta e rilascio

1L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste nonché la qualità della fotografia. Essa registra in ISA i dati figuranti nei documenti d’identità.

2Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente informa il Comune di domicilio che lo comunica alla persona richiedente.

3L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13a.

4L’autorità di rilascio competente conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge. Se la decisione su una richiesta dipende dall’esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla sentenza.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il __ _______ 2009.

__ ______ 2009 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: