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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x
6Sulla carta d’identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari di cui all’articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome d’affinità.
Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto
1Sul microchip sono registrati i dati seguenti:
a. i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a-h e j-m LDI;
b. una fotografia digitale del viso; e
c. due impronte digitali.
2Il contenuto del microchip è protetto da una firma elettronica.
3Sono applicabili il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e le pertinenti disposizioni d’esecuzione.
Art. 14b -19
Abrogati
Titolo prima dell’art. 20
Sezione 3: Passaporti sostitutivi
Titolo prima dell’art. 22
Sezione 4: Perdita
Titolo prima dell’art. 25
Sezione 5: Restituzione e annullamento
Art. 25 cpv. 1 e 2
1 Il vecchio documento d’identità è consegnato all’autorità presso cui è inoltrata la richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inservibile prima di trattare la richiesta.
2Se al momento della richiesta il vecchio documento d’identità non può essere consegnato perché ad esempio serve ancora per un viaggio o per un atto giuridico, lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite un’altra autorità.