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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x
3La consultazione dei dati ISA per la verifica dell’identità di vittime di incidenti, di catastrofi naturali, di atti violenti oppure di persone scomparse, può avvenire unicamente in base al cognome.
Titolo prima dell’art. 37a
Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo
Art. 37a Requisiti delle autorità di rilascio
1L’autorità di rilascio competente provvede affinché il trattamento della richiesta sia effettuata da almeno due persone (principio dei quattro occhi).
2Se questo non è possibile, le persone che si occupano del trattamento di una richiesta devono sottoporsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Titolo prima dell’art. 38
Abrogato
Art. 44
1La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale.
2I Cantoni assumono i costi d’istallazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio.
3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi per l’acquisto, la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi.
4 La Confederazione stabilisce gli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici e i loro fornitori. L’acquisto di tali apparecchi avviene in virtù della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici.
5 I Cantoni acquistano esclusivamente gli apparecchi stabiliti dalla Confederazione presso i fornitori abilitati. I Cantoni assumono i costi per l’acquisto, la manutenzione e la sostituzione dell’infrastruttura necessaria per rilasciare i documenti d’identità.
Art. 46 cpv. 2 lett. a
2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:
a. ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d’identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l’articolo 6 capoverso 4;