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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x
Art. 13a Ulteriori controlli e decisione di rilascio
1L’autorità di rilascio competente esamina se:
a. sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d’identità;
b. esiste già un altro documento d’identità dello stesso tipo per la persona richiedente;
c. la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un reato; se del caso, essa consulta l’autorità che ha emesso la segnalazione;
d. esiste un altro motivo di rifiuto secondo l’articolo 6 LDI;
e. i dati biometrici della persona richiedente corrispondono a dati già registrati;
f. la persona richiedente è di cittadinanza svizzera.
2 Per l’esame dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b-f, essa si basa su ISA, su Infostar e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL.
3 L’autorità di rilascio competente esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, la trasmette senza indugio al servizio preposto all’allestimento.
4 Essa notifica alla persona richiedente l’eventuale decisione di rifiuto con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Art. 14 Contenuto del documento d’identità
1Sono considerati dati ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a-f LDI i dati registrati in Infostar, nel registro delle famiglie o eccezionalmente in ISA (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2). La persona richiedente può tuttavia domandare l’iscrizione del proprio cognome d’affinità.
2Nel documento d’identità può essere registrato un solo luogo d’origine. Se ha più luoghi d’origine, la persona richiedente stabilisce quale iscrivere nel documento d’identità. L’autorità di rilascio competente registra in ISA al massimo tre ulteriori luoghi d’origine.
3Nel documento d’identità è indicato come autorità di rilascio, il servizio responsabile di cui all’articolo 4 capoverso 1 LDI.
4La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. La statura può essere omessa anche per le persone permanentemente sulla sedia a rotelle. Per i bambini di età inferiore a 7 anni nonché per le persone che non sanno o non possono scrivere, la firma può essere omessa.
5Chi desidera un’iscrizione aggiuntiva in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LDI deve renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d’arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione su questa richiesta spetta all’autorità di rilascio competente.