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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x
Art. 55 cpv. 3
Variante 1:
3 Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:
a. 10 anni;
b. 5 anni alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 3 anni, ma non ancora 18;
c. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 3 anni.
Variante 2:
3Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:
a. 5 anni;
b. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 18 anni.
Art. 56 cpv. 2
2Per il rilascio e il controllo dei documenti d’identità esso gestisce una propria autorità di rilascio.
Art. 58 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 58a
Abrogato
Art. 61terProcedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di
domicilio: richiesta
1 I Cantoni possono prevedere che le carte d’identità senza microchip possano anche in futuro essere richieste al Comune di domicilio.
2La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio e certifica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.
3 Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell’atto d’origine o di Infostar.
4La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità.