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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine

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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x

Art. 55 cpv. 3

Variante 1:

3 Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:

a. 10 anni;

b. 5 anni alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 3 anni, ma non ancora 18;

c. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 3 anni.

Variante 2:

3Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:

a. 5 anni;

b. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 56 cpv. 2

2Per il rilascio e il controllo dei documenti d’identità esso gestisce una propria autorità di rilascio.

Art. 58 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 58a

Abrogato

Art. 61terProcedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di

domicilio: richiesta

1 I Cantoni possono prevedere che le carte d’identità senza microchip possano anche in futuro essere richieste al Comune di domicilio.

2La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio e certifica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.

3 Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell’atto d’origine o di Infostar.

4La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità.