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Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 18 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 200x
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 6: Consegna, controllo e trattamento
Art. 27 Consegna
1 Il servizio preposto all’allestimento consegna il documento d’identità direttamente all’indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti d’identità all’estero.
3I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all’autorità di rilascio competente. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.
4 Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto all’allestimento dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto.
Art. 27a cpv. 2 e 3 lett. c
2 Il titolare di un passaporto può verificare il suo buon funzionamento e accedere al contenuto del microchip. Le autorità di rilascio mettono a disposizione gli apparecchi di controllo necessari.
3Il servizio preposto all’allestimento dei documenti informa il titolare:
c. della possibilità di controllare il buon funzionamento del passaporto secondo il capoverso 2.
Art. 28 lett. h, i e k
ISA serve in particolare per:
h. amministrare i documenti in bianco e i documenti campione;
i. identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti oppure persone scomparse;
k. registrare i risultati dei controlli dei passaporti previsti dall’articolo 27a capoverso 2.
Art. 30 cpv. 2 e 3
2 La consultazione dei dati ISA per la verifica dell’identità avviene esclusivamente meditante il numero del documento d’identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d’identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consultazione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.