Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
organi di controllo della Swiss Olympic Association. Con l’articolo 32 si creano le basi per chiedere la restituzione di aiuti finanziari nel caso in cui le società e le federazioni non abbiano rispettato i propri impegni – tra l’altro, nel campo della lotta contro il doping – o lo abbiano fatto in maniera ritenuta insufficiente.
Dal 1993 la lotta contro il doping in Svizzera si basa sui tre pilastri «controlli/sanzioni» (di responsabilità della Swiss Olympic Association), «informazione/prevenzione» e «ricerca» (di competenza dell’UFSPO). I partner attivi nella lotta contro il doping in Svizzera sono due organizzazioni distinte, che svolgono la propria attività nell'ambito di una collaborazione regolata contrattualmente. Negli ultimi anni si è andata delineando a livello internazionale l'idea che una lotta moderna ed efficace contro il fenomeno del doping può essere svolta meglio per il tramite di agenzie nazionali indipendenti. Basandosi su tale considerazione, l'Ufficio federale dello sport e la Swiss Olympic Association hanno intensificato la collaborazione, decidendo il 5 maggio 2008 la creazione dell'istituzione Anti Doping Svizzera (ADS). Grazie a tale decisione si sono ora riuniti in un'autorità indipendente i campi d'attività della Swiss Olympic Association e dell'UFSPO. L’ultima frase del capoverso 1 crea le basi legali per affidare l’attuazione concreta delle misure statali antidoping a un’autorità indipendente antidoping.
Capoverso 2: la limitazione della disponibilità di sostanze dopanti grazie all’intervento degli organi statali è un punto centrale sia a livello di Convenzione del Consiglio d’Europa (art. 4) che di Convenzione dell’UNESCO (art. 8). Il capoverso è stato redatto espressamente con una formulazione aperta, per consentire il ricorso a misure adeguate alla situazione e alle esigenze del momento, come ad esempio la formazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per il coordinamento a livello nazionale delle misure antidoping o l’estensione dell’obbligo della ricetta medica per taluni medicamenti e sostanze, come ad esempio anabolizzanti, ormoni della crescita o EPO. Le relative misure dovranno essere disciplinate mediante ordinanza o modifica delle ordinanze vigenti nel campo degli agenti terapeutici. In questo ambito si deve considerare che la legislazione in materia di agenti terapeutici ha per oggetto principale la sicurezza del paziente e non è rivolta alla repressione di abusi.
Capoverso 3: la disposizione corrisponde nella sua essenza alla normativa vigente. I prodotti e i metodi dopanti vietati devono essere elencati come finora in un’ordinanza del DDPS. Detta ordinanza completa le norme penali previste all’articolo 20 dell'avamprogetto, stabilendo quali sostanze e quali metodi sono punibili.
Dal punto di vista dei contenuti, gli attuali elenchi allegati all’ordinanza sui prodotti dopanti corrispondono sostanzialmente agli elenchi della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell'agenzia mondiale antidoping WADA. In futuro, sulla base dell’importanza assunta nella pratica e in considerazione delle tendenze seguite nel campo della lotta contro il doping dai legislatori di altri Paesi, figureranno nell'elenco delle sostanze proibite anche gli anabolizzanti, l’ormone EPO e gli ormoni della crescita. Per quanto riguarda i metodi punibili, occorre per esempio pensare all’aumento della capacità di trasporto d’ossigeno del sangue (per es. doping ematico) e al doping genetico.