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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine
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Promozione dello sport RU ...
Art. 28 Attività commerciali accessorie
1 L'UFSPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate a installazioni o servizi nell'ambito della promozione dello sport.
2 L'offerta di prestazioni commerciali deve essere in stretta relazione con i compiti dell'UFSPO e non deve pregiudicarne l'adempimento.
3Per l'esecuzione delle prestazioni commerciali non è consentito impiegare né mezzi materiali né risorse di personale supplementari essenziali
4L'UFSPO offre le prestazioni commerciali sulla base del diritto privato. Stabilisce i prezzi secondo le condizioni del mercato e rende note le tariffe. Le prestazioni devono, complessivamente, coprire i costi e non possono essere offerte a condizioni più vantaggiose grazie ai ricavi risultanti dai compiti sovrani.
Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative
Art. 29 Competenze del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Può autorizzare l'UFSPO a emanare prescrizioni tecniche nei settori di «Gioventù+Sport» nonché dell'organizzazione e dell'esercizio della Scuola universitaria.