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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine

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Promozione dello sport RU ...

Capitolo 2: Promozione dello sport e del movimento

Sezione 1: Promozione generale dello sport e del movimento

Art. 4 Programmi e progetti

1 La Confederazione avvia, sostiene e coordina programmi e progetti destinati a promuovere l'attività sportiva e motoria regolare della popolazione di tutte le fasce d'età.

2 Può versare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 5 Sostegno alle federazioni sportive

1 La Confederazione sostiene l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e può versare contributi ad altre federazioni sportive nazionali.

2 Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazione relativi all'assunzione di compiti finalizzati alla promozione dello sport.

3 Nell'ambito delle proprie competenze, provvede affinché le federazioni sportive internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

Art. 6 Impianti sportivi d'importanza nazionale

1 La Confederazione elabora una Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN) finalizzata alla pianificazione e al coordinamento di impianti sportivi d'importanza nazionale.

2 Può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale.

Sezione 2: «Gioventù+Sport»

Art. 7 Programma

1 La Confederazione gestisce il programma «Gioventù+Sport» destinato a bambini e giovani.

2 «Gioventù+Sport» sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in modo globale.

3 La partecipazione a «Gioventù+Sport» è possibile a partire dall'inizio dell'anno in cui si compiono 5 anni e fino all'anno in cui si compiono 20 anni.

Art. 8 Collaborazione