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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine

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Promozione dello sport RU ...

2 L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nelle scuole elementari e medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali.

3 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale stabilisce l'entità minima e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica. Al riguardo, considera le esigenze delle fasce d'età interessate.

Art. 13 Formazione e perfezionamento dei docenti

1 La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

2 Il Consiglio federale può stabilire l'entità minima e i principi qualitativi per la formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Art. 14 Resoconto

I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione in merito all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, alla costruzione di impianti sportivi e alla formazione dei docenti nella materia «educazione fisica».

Sezione 2: Scuola universitaria

Art. 15

1 La Confederazione gestisce una scuola universitaria per l'insegnamento, la ricerca e i servizi nel campo delle scienze dello sport, nonché per la formazione e il perfezionamento a livello terziario. Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento.

2 Sostiene progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.

3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione ai cicli di studio.

Capitolo 4: Sport di prestazione

Art. 16 Misure

1 La Confederazione può sostenere la promozione dello sport giovanile di prestazione e dello sport di punta.

2 A tale scopo adotta segnatamente le misure seguenti:

a. offerta di prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del proprio livello competitivo;

b. promozione della ricerca e dello sviluppo nelle scienze dello sport;

c. sostegno alla formazione e al perfezionamento degli allenatori;