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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine
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Promovimento dello sport RU ...
Art. 24 Scambio d'informazioni a livello internazionale
1 Gli organi competenti per le misure antidoping sono autorizzati, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali con organi antidoping stranieri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:
a. eseguire controlli antidoping su uno sportivo;
b. coordinare i controlli antidoping;
c. annunciare casi di doping ai competenti organi antidoping stranieri o internazionali.
2 L'organo competente per le misure antidoping provvede affinché i dati da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Rifiuta la trasmissione dei dati quando teme una violazione dei diritti della personalità, segnatamente se l'organo ricevente non può garantire una protezione adeguata di tali dati.
Capitolo 6: Organizzazione e finanze
Sezione 1: Organizzazione
Art. 25 Ufficio federale dello sport
1 L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge, sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione. Gestisce la Scuola universitaria a Macolin e due centri di formazione, uno a Macolin e uno a Tenero.
2 Nell'organizzazione dell'UFSPO il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria.
Art. 26 Partecipazioni e organizzazioni particolari
Per l'adempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni private o pubbliche oppure costituire organizzazioni particolari.
Sezione 2: Finanze
Art. 27 Finanziamento di programmi e progetti
1 La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti mediante programmi pluriennali con mandati di prestazione.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) concede aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.
3 L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice l'importo massimo delle risorse finanziarie disponibili per un periodo di più anni.
4 Per quanto possibile, la Confederazione coinvolge i Cantoni e i privati nel finanziamento. Essa mira a soluzioni basate su un rapporto di partenariato.