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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine
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Promozione dello sport RU ...
b. l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere;
c. la federazione sportiva nazionale o internazionale cui lo sportivo è affiliato;
d. l'agenzia mondiale antidoping WADA;
e. il Comitato internazionale olimpico.
Art. 21 Disposizioni penali
1 Chiunque fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede in quantità non esigue prodotti dopanti secondo l'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti secondo l'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3 Il caso è considerato grave se l'autore:
a. agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate al capoverso 1;
b. con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;
c. procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti secondo l'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi secondo l'articolo 19 capoverso 3;
d. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.
3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il possesso di cui al capoverso 1 è punibile.
Art. 22 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni. Nell'ambito dell'inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo agli organi competenti per le misure antidoping.
2 Se i controlli antidoping provano il ricorso a prodotti o metodi secondo l'articolo 19 capoverso 3, l'organo di controllo competente sporge denuncia penale e trasmette tutti gli atti alle autorità di perseguimento penale competenti.
Art. 23 Informazione
Le autorità cantonali di perseguimento penale informano gli organi competenti per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per violazione dell'articolo 21. Il Consiglio federale disciplina quali informazioni vengono trasmesse.