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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine

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Promovimento dello sport RU ...

1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano allo svolgimento del programma «Gioventù+Sport». Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazione.

2 I Cantoni organizzano le loro autorità in modo da consentire lo svolgimento del programma «Gioventù+Sport».

Art. 9 Offerta di base

1 L'offerta di base di «Gioventù+Sport» comprende corsi e campi, nonché il sostegno allo sport giovanile di prestazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. l'offerta di base;

b. i criteri per il riconoscimento di una disciplina sportiva e il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi;

c. i criteri per sostenere lo sport giovanile di prestazione.

3 I Cantoni possono completare l'offerta di base.

Art. 10 Formazione dei quadri

1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. È possibile far capo a organizzazioni private.

2 La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

3 Il Consiglio federale definisce l'offerta e stabilisce le condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

1 La Confederazione finanzia l'offerta di base e le proprie offerte nel campo della formazione dei quadri. Concede contributi alla formazione dei quadri organizzata dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

2 La Confederazione può mettere a disposizione materiale in prestito. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e disciplina la partecipazione ai costi.

Capitolo 3: Formazione

Sezione 1: Sport nella scuola

Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e movimento a

scuola

1 Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare ogni giorno sport e movimento. Provvedono affinché le scuole dispongano del materiale e degli impianti necessari per l'insegnamento dell'educazione fisica.