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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine

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Promovimento dello sport RU ...

Art. 30 Competenze del Dipartimento

Il DDPS:

a. stabilisce nei dettagli le prestazioni di «Gioventù+Sport»;

b. stabilisce i cicli di studio e le tasse d'iscrizione e d'esame della Scuola universitaria;

c. emana prescrizioni sulla gestione delle risorse di terzi;

d. decide in merito alla concessione di contributi federali per progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport secondo l'articolo 15;

e. riconosce le discipline sportive sostenute con contributi di «Gioventù+Sport».

Art. 31 Rifiuto o richiesta di restituzione di aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono negati, oppure ne è richiesta la restituzione, se:

a. sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;

b. non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;

c. sono destinati a «Gioventù+Sport» e non sono utilizzati per attività in questo ambito;

d. l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere o altre organizzazioni sportive ed enti responsabili di manifestazioni sportive sostenute nel quadro della presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza nello sport.

2 Le organizzazioni colpevoli possono essere escluse dall'ulteriore beneficio del sostegno.

3 Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19903 non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.

4 Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 32 Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 19724 che promuove la ginnastica e lo sport è abrogata.

3RS ...

4 RS 415.0