Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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economici, sociali ed ecologici (cosiddetta prassi sostenibile di acquisto) e che sostenga le innovazioni sul mercato.
L’avamprogetto stabilisce le basi legali necessarie in merito. Quale organo di pubblicazione elettronica per gli acquisti pubblici della Confederazione è previsto il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (cfr. art. 55). I Cantoni possono designare un altro organo di pubblicazione e rimane possibile l'approntamento su base volontaria di una piattaforma comune d'informazione. Il progetto introduce la possibilità di aste elettroniche e promuove la collaborazione tra privati e settore pubblico mediante lo strumento «Dialogo». Per quanto concerne la collaborazione si stabilisce altresì a quali condizioni un privato può svolgere il ruolo di committente ai sensi della legge. In ambito di consorzi nazionali e internazionali di committenti sono istituite norme di collisione e, tramite i criteri monetari e non monetari di aggiudicazione, le condizioni quadro di una prassi sostenibile di acquisto. Le innovazioni sul mercato saranno infine promosse per il tramite di concorsi e della possibilità di presentare varianti di volta in volta indipendenti dalla proposta del committente.
2.2 Chiarificazione
Le questioni concernenti l’estensione del campo personale e materiale di applicazione, le condizioni di esclusione di candidati prevenuti, il modo di procedere dei committenti in caso di offerte insolitamente basse e la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa hanno suscitato insicurezza nella prassi a causa dell’assenza di prescrizioni. L’avamprogetto introduce in merito normative chiarificatrici.
I responsabili politici sono posti a confronto del complesso di questioni relativo alla presa in considerazione degli aspetti sociali degli acquisti pubblici. Sui cantieri edilizi svizzeri si deve ad esempio esigere anche da parte dei candidati esteri l’applicazione degli standard nazionali e quindi rinunciare ai migliori prezzi che potrebbe proporre un offerente estero? Oppure basta l’osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera31, nel cui caso sarebbero verosimilmente svantaggiati i candidati svizzeri? E quale normativa deve essere applicata sul mercato interno? Il candidato del Cantone di Argovia deve osservare sul cantiere nel Cantone di Basilea Campagna le sue proprie prescrizioni cantonali oppure (anche) quelle del Cantone di Basilea Campagna? L’avamprogetto propone che ai candidati senza sede o succursale in Svizzera si applichino di massima le prescrizioni valide sul luogo della prestazione o almeno le convenzioni centrali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ai candidati con sede o succursale in Svizzera si applica di massima il principio del luogo di origine. Il disciplinamento già in vigore a livello di mercato interno dei Cantoni è pertanto esteso alla Confederazione (cfr. art. 25 cpv. 3 AP LAPub).
Occorre anche chiarire se e semmai a quali criteri socialmente rilevanti senza riferimento diretto con la prestazione (cosiddetti criteri estranei alla prestazione) occorre dare maggiore peso nella legislazione sugli acquisti. Si devono ad esempio ricom-
31Legge federale dell' 8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime
per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, RS 823.20).