Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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sti all’infuori del settore dei trattati internazionali. Nell’ordinanza verrebbero soprattutto riprese le norme sovraordinate dell’Accordo OMC direttamente applicabili, laddove non sussiste comunque alcun spazio di manovra ai fini dell’attuazione o esso è soltanto marginale.
Questi avamprogetti sono però stati in definitiva respinti dalla DCPA. Essa ha considerato che il pacchetto integrale non consentiva di raggiungere l’obiettivo, argomentando che i Cantoni avrebbero continuato a disciplinare autonomamente tramite concordati sia l’attuazione delle disposizioni dei trattati internazionali, sia la legislazione intercantonale in materia di acquisti. Nel quadro di un colloquio a livello di dirigenti politici tra i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni sono stati nondimeno riconosciuti i grandi vantaggi economici di un’uniformazione parziale; su questa scorta si è deciso di avviare la procedura di consultazione su una legge federale applicabile alla Confederazione e ai Cantoni (modello dell'uniformazione parziale). Per il tramite di una rielaborazione degli avamprogetti si è tenuto poi conto dei principali postulati dei Cantoni, presentati dalla DCPA.
I nuovi avamprogetti attuano in particolare a livello di legge e uniformemente per la Confederazione e i Cantoni le disposizioni direttamente applicabili dell’Accordo OMC sovraordinato. Sono inoltre proposti principi e ordinamenti uniformi a livello nazionale in ambito di legislazione in materia di acquisti in vista di un mercato interno funzionante. I Cantoni dispongono comunque in importanti settori di un margine normativo conforme alle loro singole competenze costituzionali29. L’ordinanza contiene disposizioni di esecuzione unicamente applicabili ai servizi federali di acquisto. I Cantoni sono autonomi nei settori loro riservati e possono concludere un concordato corrispondente.
Questa parziale uniformazione per Confederazione e Cantoni comporta che svariate normative le quali si trovavano finora nella OAPub vengano ora disciplinate a livello di legge. Di conseguenza il presente avamprogetto di LAPub (AP LAPub) conterrà più disposizioni di quante ne conta l'attuale LAPub (gli articoli saranno circa 85, mentre nell'attuale legge sono 35). Presumibilmente, l'ordinanza verrà ad essere accorciata (gli articoli saranno 25–30 al posto degli attuali 70). Inoltre l'uniformazione parziale renderà caduche svariate centinaia di norme cantonali.
2 Obiettivi e contenuti
Fondandosi sull’analisi dei punti forti e dei punti deboli il Consiglio federale ha stabilito quattro obiettivi sovraordinati di revisione: si devono perseguire un ammodernamento, una chiarificazione, una flessibilizzazione e un’armonizzazione a livello nazionale. Gli obiettivi attuali in ambito di acquisti – impiego parsimonioso dei fondi pubblici, parità di trattamento dei candidati, promovimento della concorrenza e trasparenza della procedura – devono essere mantenuti. Nel suo rapporto del 7 aprile 2005 sugli obiettivi e i contenuti della revisione della legge federale sugli acquisti il comitato di progetto ha ulteriormente perfezionato questi obiettivi30.
2.1 Ammodernamento
Il sistema degli acquisti deve essere ammodernato operandone un adeguamento alle condizioni attuali. Occorre disciplinare l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e la collaborazione tra settore privato e poteri pubblici e devono essere istituite le condizioni quadro legali per i consorzi nazionali e internazionali di committenti. Deve infine essere istituita una prassi di acquisto che ottemperi agli standard
29Per quanto riguarda il concetto cfr. anche il n. 2.4
30Cfr. http://www.bbl.admin.ch/bkb/00235/00362/00375/index.html?lang=de