Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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del diritto e della giurisprudenza (cfr. qui sopra i n. 1.3.5 e 1.3.6).
Una prima condizione di una giurisprudenza armonizzata in ambito di legislazione sugli acquisti è stata istituita con l’entrata in vigore della LTF36. Da allora il Tribunale federale è accessibile come ultima istanza giudiziaria. Con la revisione della legislazione sugli acquisti della Confederazione si persegue inoltre un’armonizzazione del diritto materiale degli acquisti tra Confederazione e Cantoni.
Nel quadro del presente avamprogetto di legge si propone di attuare tale armonizzazione per il tramite di un’uniformazione parziale della legislazione sugli acquisti. La nuova legge federale si applica pertanto alla Confederazione e ai Cantoni, accordando nondimeno ai Cantoni un proprio margine di strutturazione nei settori che sono loro riservati.
Da profilo del contenuto la nuova legge federale stabilisce i principi del diritto degli acquisti. Essa attua inoltre in maniera uniforme per la Confederazione e i Cantoni le norme direttamente applicabili dell’Accordo OMC sovraordinato. Lo stesso vale per le norme dei trattati internazionali sovraordinati che accordano un certo margine di manovra agli Stati membri e la cui attuazione in Svizzera è in genere oggetto di consenso. Questo però soltanto nella misura in cui la Confederazione dispone della necessaria competenza costituzionale. Sono infine proposte le normative necessarie a un mercato interno funzionante. Tali disposizioni di diritto degli acquisti pubblici rilevanti ai fini del mercato interno sostituiscono le disposizioni corrispondenti della legge sul mercato interno37.
Fatti salvi i principi della legislazione in materia di acquisti – come la trasparenza e della parità di trattamento dei partecipanti al mercato –, la legge intende offrire il maggiore margine di manovra possibile ai committenti e ai candidati. Si rinuncia pertanto in ampia misura a limitare le possibilità offerte dalla legislazione sovraordinata. Laddove una tale limitazione è proposta i Cantoni sono liberi di rinunciarvi o di limitarla.
Pertanto la presente legge federale non tange le competenze normative che la Costituzione riserva ai Cantoni (eccezione: art. 27 lett. d AP LAPub, motivo di esclusione in caso di concorsi). I Cantoni sono autonomi in ambito di organizzazione e di struttura della procedura, come pure di impiego dei loro fondi pubblici38. In altri termini i Cantoni possono stabilire liberamente l’organizzazione dei loro committenti e la struttura della protezione giuridica e dei rimedi giuridici cantonali nel quadro delle prescrizioni internazionali minime sovraordinate. Fondandosi sulle «disposizioni potestative» i Cantoni sono inoltre liberi di derogare alla legge in determinati settori normativi e di emanare prescrizioni proprie. In ulteriori settori tematici i Cantoni possono limitare o escludere le possibilità e gli elementi offerti dalla legge. Ciò si applica in particolare agli elementi procedurali che concernono l’impiego dei fondi pubblici dei Cantoni. A titolo di esempio i Cantoni possono limitare o escludere trattative o cosiddetti «round di offerte».
Uno degli obiettivi di armonizzazione si riferisce ai valori soglia. Da più parti si auspica un aumento dei valori soglia nel settore delle prestazioni di servizi a livello internazionale. Al momento dell’avvio della procedura di consultazione tale possibilità
36Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110, LTF).
37Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (Legge sul mercato interno, LMI,
RS 943.02).
38Assetto costituzionale iniziale, cfr. qui appresso il n. 11.2 nonché lo studio Biaggini, Ver-
fassungsstudie, loc. cit.