Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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AP LAPub, devono essere chiarite in maniera conseguente le questioni aperte analoghe in relazione con la conclusione del contratto: cosa è ad esempio valido se il contato si scosta su punti essenziali dall’aggiudicazione o se l’aggiudicazione è revocata? Si tratta infine di stabilire quali conseguenze legali (nullità, impugnabilità, altre ripercussioni) sono adeguate in quale caso.

Per una spiegazione più completa si rinvia al numero 8, articolo 43a AP LAPub.

4 Sintonizzazione di compiti e finanze

Ci si aspetta che i committenti e le autorità che si occupano della procedura di acquisto non debbano assumere compiti supplementari o tuttalpiù solo compiti irrilevanti.

È fatta salva l’istituzione di una statistica generale svizzera. L’ufficio competente deve essere ancora designato per mezzo di un'ordinanza.. L’Ufficio federale di statistica ha rinunciato a integrare questo compito nel programma statistico pluriennale 2008 – 2011 della Confederazione. Il Consiglio federale può comunque integrare in ogni tempo nuove rilevazioni statistiche della statistica federale nell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) anche se esse non sono previste nel programma statistico pluriennale.

Le integrazioni successive nel programma statistico sono possibili ogni anno senza grande dispendio per il tramite del loro inserimento nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche della Confederazione.

5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

5.1 Diritto comparato

In ambito di acquisti pubblici esistono numerosi trattati internazionali, primo fra tutti l’Accordo OMC. Questo accordo non prescrive unicamente principi, ma li concretizza con un grado di dettaglio molto elevato. Le leggi nazionali degli Stati membri differiscono nondimeno sui punti che l’Accordo OMC lascia volutamente aperti o di cui delega la normativa agli Stati membri. Sono stati pertanto esaminati gli atti legislativi di numerosi Stati industrializzati. Da questo confronto sono scaturiti molti impulsi per il presente avamprogetto. Si è pure tenuto conto dei contenuti della revisione in corso dell’Accordo OMC.

5.2 Rapporto con il diritto europeo

La Confederazione Svizzera ha concluso il 21 giugno 199941 l’Accordo bilaterale Svizzera-CE con la Comunità europea42. Esso è entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2002. L’Accordo persegue due diverse direzioni di forza: da un canto il campo di applicazione del GPA è stato esteso ai distretti e ai Comuni e d’altro canto stati inoltre liberalizzati determinati settori. L’accordo è stato attuato autonomamente dalla Confederazione (adeguamento OAPub) e dai Cantoni (revisione CIAP). Il presente progetto di revisione riunisce l’attuazione in un solo atto legislativo.

41Dato che la conclusione si è protratta, l’UE e gli Stati dell’AELS ha inserito corrispon-

denti riserve nel loro allegato 2 GPA, ragione per la quale alle imprese svizzere è nel frattempo precluso adire i rimedi giuridici per determinate aggiudicazioni.

42Cfr. nota a piè di pagina n. 3.