Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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della lista dei beni militari50 è delegata al Consiglio federale. In tal modo il Consiglio federale può reagire rapidamente agli sviluppi a livello internazionale e nazionale. I Cantoni sono liberi di utilizzare la lista anche per sé stessi.
8 Spiegazioni delle singole disposizioni
Titolo primo: Disposizioni generali
Capitolo 1: Oggetto e scopo
Art. 1 Oggetto
La legislazione in materia di acquisti è diritto procedurale. Tramite il disciplinamento della procedura di acquisto la legge traspone nel diritto nazionale (cfr. cap. 5) gli impegni derivanti dal GPA, da altri accordi nonché dagli accordi bilaterali con l’UE o con Stati terzi in materia di acquisti pubblici. La legge non intende però soltanto aprire a livello internazionale l’accesso al mercato pubblico degli acquisti, bensì anche liberalizzare il mercato interno svizzero. La legislazione in materia di acquisti della Confederazione e dei Cantoni (e quindi automaticamente quella dei Comuni) deve in parte essere uniformata nell’intento di una rivitalizzazione interna allo Stato. Un’uniformazione integrale non è possibile a motivo dell’assetto costituzionale delle competenze.
Art. 2 Scopo
La legge riprende gli obiettivi di trasparenza e di parità di trattamento tra candidati svizzere e candidati stranieri già sanciti nel preambolo del GPA. Il principio della parità di trattamento è come finora esteso ai candidati svizzeri tra di loro. Il committente è pertanto tenuto a trattare in maniera uguale i candidati svizzeri e stranieri e non può in particolare imporre inconvenienti o accordare vantaggi a un candidato che non siano applicabili agli altri candidati. Le legge istituisce inoltre i presupposti di una concorrenza funzionante e di acquisti economici. I singoli obiettivi sono equivalenti. Essi sono concretizzati mediante prescrizioni minime in ambito di procedura di acquisto. Gli interessati possono fare valere in giudizio i diritti o i doveri che ne risultano, sempreché sia disponibile un rimedio giuridico.
Capitolo 2: Campo di applicazione
Art. 3 Acquisti
Cpv. 1:
La legge si applica quando il committente induce su base contrattuale il candidato a fornire prestazioni valutabili in denaro. Poco importa che la prestazioni sia fornita direttamente al committente come «consumatore» oppure a un terzo (p.es. mandato di consulenza a imprese start-up). Poco importa altresì che la prestazione sia retribuita direttamente dal committente o da un terzo. La prestazione fornita dal candidato deve invece contribuire all’adempimento di un compito dello Stato. L’assegnazione di aiuti finanziari (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sui sussidi51) non costituisce un
50Cfr. Allegato I all’Accordo OMC (n. 1.1).
51Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi,
LSu, RS 616.1)