Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Il GPA e la legislazione svizzera in materia di acquisti sono fortemente impregnati dalle direttive43 dell’UE. Le quattro direttive in materia di acquisti sono state rivedute nel 2004 e contengono numerose innovazioni. Esse sono entrate in vigore per tutti gli Stati membri al più tardi il 1° febbraio 2006. Di recente inoltre anche le due direttive relative ai rimedi giuridici in materia di acquisti sono state modificate puntualmente.
6 Attuazione
6.1 Piano di attuazione a livello di Confederazione
Per quanto necessario, l’attuazione della legge riveduta è realizzata a livello nazionale per il tramite delle disposizioni di esecuzione di un’ordinanza. L’avamprogetto provvisorio di questa ordinanza (avamprogetto di OAPub: AP OAPub) comprende attualmente meno di 30 articoli. L’avamprogetto è quindi sensibilmente più breve dell’ordinanza attuale, che conta 81 articoli. Si tratta di una conseguenza dell’uniformazione parziale: tutto ciò che concerne la Confederazione e i Cantoni è disciplinato a livello di legge. L’AP OAPub concerne quindi soltanto i committenti della Confederazione. I Cantoni possono emanare disposizioni autonome nel settore disciplinato dall’AP OAPub. Il contenuto provvisorio dell’AP OAPub comprende per l’essenziale quanto segue:
Esso disciplina anzitutto l’assoggettamento dei settori di compiti esonerati (cfr. art. 5 AP LAPub). In questo senso ad esempio le compagnie di assicurazione e le casse pensioni di diritto pubblico non sottostanno alla legislazione in materia di acquisti pubblici per quanto concerne gli acquisti nel contesto dell’investimenti del denaro dei loro assicurati. La medesima norma si applica alla Posta e alle imprese postali concessionarie per gli acquisti nei settori nei quali non dispongono di diritti esclusivi.
L’AP OAPub stabilisce la cosiddetta «procedura di sgancio» in maniera analoga alla procedura attuale (cfr. art. 2b OAPub): il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare su richiesta determinati settori di compiti, previa consultazione della Commissione della concorrenza e di altri servizi federali, Cantoni e cerchie economiche interessati.
L’AP OAPub stabilisce inoltre la procedura dei diversi nuovi elementi della procedura di gara che vi sono stati introdotti (dialogo, aste elettroniche) e degli elementi già esistenti (concorso, trattative; cfr. art. 45 risp. art. 47 AP LAPub). Le disposizioni d'esecuzione in materia di concorrenza e negoziazione si ispirano alle disposizioni vigenti della OAPub (cfr. art. 26 e 40 segg. OAPub), fermo restando che si deve rinunciare a un disciplinamento dettagliato dei concorsi di pianificazione e di prestazioni globali. Al loro posto si rinvia di massima alle disposizioni usuali nel ramo settoriale, sempreché non siano in contraddizione con la legislazione sugli acquisti. Anche nel caso del dialogo l’AP OAPub rinvia alle pertinenti disposizioni delle as-
43Cfr. nota a piè di pagina n. 10.