Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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sociazioni mantello (art. 46 AP LAPub). Se intende indire un’asta elettronica (art. 48 AP LAPub), il committente deve rendere noto già nel bando di concorso quali elementi dell’offerta possono essere oggetto di un’asta e secondo quale formula matematica è effettato l’ordinamento automatico delle offerte. Sono inoltre stabilite le indicazioni minime per i partecipanti all’asta.
L’AP OAPub disciplina i diritti di indennizzo dei candidati per l’elaborazione delle offerte e per i diritti sui beni immateriali: i candidati non hanno di massima diritto all’indennizzo delle loro spese. Le prestazioni preliminari sono pagate soltanto se usuale in buona fede. I diritti sui beni immateriali rimangono di massima acquisiti al loro titolare. È comunque fatta salva la possibilità per il committente di preannunciare che tali diritti gli sono trasferiti.
Nell’allegato all’AP OAPub figura la lista dei beni militari (cfr. art. 58 AP LAPub) per il cui acquisto si può fare capo alla procedura mediante invito a prescindere dal raggiungimento del valore soglia.
La disposizione attualmente in vigore, secondo la quale gli acquisti del settore militare effettuati solitamente nel quadro della procedura mediante invito possono essere effettuati a trattativa privata quando sono necessari per conservare imprese nazionali importanti per la difesa nazionale (cfr. art. 36 cpv. 2 lett. f OAPub) è ripresa nella nuova ordinanza.
È parimenti ripreso nell’AP LAPub (cfr. art. 61 cpv. 3 AP LAPub) l’attuale disciplinamento del diritto di esaminare le basi di calcolo delle imprese di monopolio (cfr. art. 5 OAPub).
Costituisce una novità il fatto che d’ora in poi sarà inserita nell’AP OAPub oppure in un’ordinanza separata una lista delle opere pubbliche e di altri compiti della Confederazione nei confronti dei quali l’autorità di ricorso non può accordare l’effetto sospensivo, bensì unicamente accertare in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile (cfr. art. 77 AP LAPub).
L’AP OAPub conterrà infine disposizioni di esecuzione in ambito di statistica e di durata di conservazione dei documenti nel contesto della procedura di acquisto.
6.2 Attuazione nei Cantoni
La presente legge federale lascia ai Cantoni le competenze normative menzionate nella legge. Le modalità di attuazione di tali competenze normative sono riservate ai Cantoni e non sono toccate dalla presente revisione.
L’AP OAPub offre la possibilità ai Cantoni di emanare prescrizioni proprie in numerosi importanti settori della legislazione sugli acquisti, enumerati in maniera esauriente (cfr. in merito l’art. 6 AP LAPub). Tale possibilità è prevista nel quadro dell’articolo 7 capoverso 3 AP LAPub (cooperazione tra committenti); dell’articolo 8 AP LAPub (diritto procedurale); dell’art. 15 capoverso 2 AP LAPub (riduzione dei valori soglia); dell’articolo 15 capoverso 4 AP LAPub (implicitamente: disciplinamento dei valori soglia per le cooperazioni tra committenti cantonali); dell’articolo 29 capoverso 1 lett. b. (mancato pagamento delle imposte cantonali come motivo imperativo di esclusione); dell’articolo 37 capoverso 2 AP LAPub (rettifica delle offerte), dell’articolo 39 capoversi 2–5 e 40 AP LAPub (norme di aggiudicazione) in combinazione con l’articolo 41 AP LAPub (diritto cantonale derogatorio); degli articoli 44–49 AP LAPub (elementi speciali della procedura di gara) in combinazione